Abilitazione professionale

Laurea abilitante e tirocini

Sezione A dell’Albo – Laurea abilitante e tirocinio

Con l’introduzione della Legge sulle lauree abilitanti, l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all’esercizio della professione di psicologo.
L’esame finale, infatti, include lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica dello studente per l’abilitazione all’esercizio della professione.

Una volta conseguita la laurea è possibile fare domanda di iscrizione alla sezione A dell’Albo con il titolo di psicologa/o.

TPV – tirocinio Pratico Valutativo

Il TPV (Tirocinio Pratico Valutativo) corrispondente a 750 ore di attività, è svolto durante il percorso di studio, in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università, sotto la supervisione di un tutor iscritto all’Albo da almeno 3 anni.

Tramite il TPV si acquisiscono 20 crediti formativi universitari (CFU): ad ogni CFU corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. In particolare, i 14 CFU di TPV del II° anno del percorso di Laurea Magistrale devono essere obbligatoriamente acquisiti presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le Università.

Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, che si riferiscono agli atti tipici e riservati alla professione di psicologo (ai sensi dell’articolo 1 della L.56/1989).
Le specifiche attività del TPV sono definite all’interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l’area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo di idoneità.
In caso di valutazione negativa, è necessario ripetere il TPV o parte di esso, e acquisire il giudizio di idoneità ai fini della partecipazione all’esame finale abilitante.

PPV – Prova Pratica Valutativa

La PPV (Prova Pratica Valutativa) che precede la discussione della tesi di laurea, è unica e svolta in modalità orale.
È finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze.

La valutazione ha ad oggetto l’acquisizione delle competenze di cui all’articolo 2 del Decreto Interministeriale n. 654 del 05/07/2022 , le capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e la pratica svolta durante il tirocinio, nonché la conoscenza del codice deontologico degli psicologi.
La PPV è superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità, che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.

NOTA BENE:NOTA BENE:
Per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato come di seguito riportato.

Prova orale abilitante per chi ha già concluso il tirocinio professionalizzante post laurea

Nel caso in cui avessi già concluso il tirocinio professionalizzante post laurea, l’abilitazione alla professione avviene previo superamento di una prova orale abilitante concernente le attività svolte durante il tirocinio professionale nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
La prova è indetta con Ordinanza del Ministero dell’Università e della Ricerca negli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
Decorsi 5 anni dall’entrata in vigore della normativa (dopo il 2026), il laureato che ha completato il tirocinio post laurea secondo le norme previgenti ma non ha ancora sostenuto l’Esame di Stato, dovrà svolgere la PPV descritta al punto seguente oppure può provare a chiedere ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) di poter sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa.

Prova orale abilitante per chi non ha ancora svolto il tirocinio professionalizzante post laurea

Nel caso in cui non avessi già svolto il tirocinio professionalizzante post laurea, puoi ottenere l’abilitazione alla professione con il superamento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) e di un’unica prova pratica valutativa (PPV), che verte sull’attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
La prova è organizzata dall’Università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) che emana uno specifico bando.
La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

Sezione B dell’Albo – Laurea e tirocinio professionalizzante post laurea

La legge sulle lauree abilitanti non si applica al corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, per conseguire l’abilitazione ed iscriversi alla sezione B dell’Albo occorre sostenere l’Esame di Stato.

L’esame di stato serve a verificare se il laureato in scienze e tecniche psicologiche, dopo aver svolto il tirocinio professionalizzante di 500 ore (durata di 6 mesi, da svolgersi di norma nella misura di 20/25 ore settimanali, frazionate in 4/5 ore al giorno per 4/5 giorni settimanali), ha acquisito un patrimonio di competenze pratico-professionali e di conoscenze teorico-scientifiche tali da consentirgli di svolgere in maniera adeguata il lavoro di dottore in tecniche psicologiche.
Il D.M. n.239/92 indica come date di inizio del tirocinio post-lauream il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno.

Il tirocinio può essere svolto presso strutture pubbliche e private convenzionate con l’Università.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla propria Università di riferimento.

Una volta sostenuto l’esame di stato è possibile essere iscritti alla sezione B dell’Albo in uno dei seguenti settori:

  • Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
  • Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

Gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore in tecniche psicologiche hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette con ordinanza del Ministero dell’Università e della Ricerca, indicativamente nel mese di luglio e in quello di novembre.

L’ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e contiene le indicazioni riguardo i giorni in cui hanno inizio gli esami, le sedi e il termine per la presentazione delle domande di ammissione per ciascuna sessione.

L’Ordinanza Ministeriale relativa all’anno 2025 non prevede deroghe alle disposizioni normative vigenti, pertanto l’esame di stato consiste in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.

Normative di riferimento

Ultima modifica: 20 Maggio 2026

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