Cancellazione dall’Albo

Modalità di cancellazione dall’Albo e termini per presentare la domanda

La cancellazione dall’Albo è regolamentata dall’Art. 11 della Legge 56/89 e viene pronunciata d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero, dal Consiglio dell’Ordine Regionale o Provinciale nei casi di:

  • di rinuncia da parte dell’iscritto;
  • di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
  • quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a),b) e d) dell’art. 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all’estero, l’iscritto venga esonerato da tale requisito.

La normativa inoltre, non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente l’iscrizione all’Albo, ma è possibile cancellarsi dall’Albo e re-iscriversi in un secondo momento.
In questo caso, l’istanza di “re-iscrizione” rappresenta a tutti gli effetti una nuova richiesta di prima iscrizione, di conseguenza in applicazione dell’art.10 della Legge n.56/89 non sarà possibile mantenere né il precedente numero di iscrizione né l’anzianità di iscrizione.

Documentazione e modalità

La documentazione da presentare è la seguente:

  • modulo di cancellazione compilato con marca da bollo da 16,00 incollata e correttamente annullata
  • dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (in calce al modulo di cancellazione)
  • documento di identità in corso di validità (fronte/retro)
  • tesserino d’iscrizione all’Albo se in possesso (in caso contrario dichiarare nel modulo di cancellazione il motivo del mancato possesso.)

Procedura e tempistiche

Il Consiglio dell’Ordine delibera la cancellazione nell’ambito di una seduta consiliare entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, ne dà notifica alla Procura della Repubblica e ne dà notifica, a mezzo PEC all’interessato entro 20 giorni dalla seduta consiliare

L’aggiornamento dell’ Albo online avviene tempestivamente a cura della segreteria dell’Ordine.

Chiusura della casella @psypec.it

La cancellazione dall’Albo comporta anche la chiusura della casella PEC gratuita fornita dall’Ordine.

Si ricorda di effettuare il download dei messaggi che si desidera conservare, in quanto una volta chiusa definitivamente la casella NON sarà più possibile recuperarli.

Entro 30 giorni dalla data di cancellazione dall’Albo (cioè la data della riunione consiliare in cui viene accolta la domanda) la casella PEC viene sospesa e sarà utilizzabile in sola consultazione: non può quindi essere utilizzata né per inviare, né per ricevere messaggi.

Trascorsi 30 giorni dalla data di sospensione della casella PEC, questa viene automaticamente chiusa e non è più possibile accedervi, neanche in consultazione.

Modulistica

Per ulteriori informazioni puoi contattare:

Ultima modifica: 29 Aprile 2026

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