Adempimenti dei dipendenti pubblici

La legge istitutiva della professione di psicologo obbliga i dipendenti pubblici a comunicare e provare all’Ordine se sia loro consentito l’esercizio della libera professione.
Nel caso in cui tale esercizio sia precluso, l’Ordine ne deve riportare annotazione sull’Albo con la relativa motivazione. (art.8 – L-56/1989).
Il pubblico dipendente, infatti, ha un dovere di esclusività nell’esercizio della prestazione lavorativa nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, nascente dalla Carta Costituzionale (art.98 Cost.).

La normativa ammette tuttavia alcune deroghe al principio generale dell’incompatibilità, che consentono ai dipendenti pubblici aventi titolo e iscritti all’Albo degli Psicologi di esercitare anche la libera professione.

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E’ sempre obbligatorio informare l’Ordine sia nel caso di ottenimento di autorizzazione all’esercizio della libera professione, sia nel caso in cui essa venga revocata o giunga a scadenza senza rinnovo.

Di seguito le casistiche in cui può essere consentito l’esercizio della libera professione parallelamente a quello di dipendente pubblico:

Contratto di lavoro part-time

I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche (scuole, enti locali, enti nazionale ecc…) con un contratto di lavoro part-time non superiore al 50% dell’orario ordinario, possono chiedere l’autorizzazione dall’Ente di appartenenza per svolgere anche un’attività di lavoro autonomo o occasionale.
Se ottenuta, l’autorizzazione va trasmessa all’Ordine e nel caso di revoca è obbligatorio darne comunicazione per l’annotazione in Albo.

Dipendenti SSN (Servizio Sanitario Nazionale)

Gli psicologi che ricoprono ruoli all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, possono esercitare la libera professione nelle forme dell’attività intramuraria o di quella extramuraria (art. 15-quater, art. 15-quinquies, art. 15-sexies del D.lgs. n. 502/1992) previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria e in aggiunta alle attività previste dall’impegno di servizio.
La libera professione intramuraria (cd.”intramoenia”) si riferisce alle prestazioni complementari all’offerta istituzionale, erogate privatamente ed al di fuori del normale orario di lavoro dai dirigenti medici e dai dirigenti psicologi dell’Azienda Sanitaria, sia all’interno delle strutture ospedaliere in cui lavorano, o nei propri studi professionali.

Tale disposizione riguarda anche il personale docente universitario e i ricercatori in servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università convenzionate.

Docenti

Gli insegnanti sono soggetti a una disciplina particolare in deroga al principio di esclusività, che ammette la possibilità di esercitare la libera professione previa autorizzazione alla libera professione o al conferimento di incarichi retribuiti del direttore didattico o del preside (art. 508 del D.lgs. 297/94, art. 53 del D.lgs. 165/01, Legge 190/2012), purché il lavoro autonomo non sia di pregiudizio allo svolgimento delle attività inerenti alla funzione docente e compatibilmente con l’orario d’insegnamento e di servizio.

L’autorizzazione va chiesta annualmente, anche se docenti in ruolo. Nel caso non venisse rinnovata è obbligatorio darne comunicazione all’Ordine per l’annotazione in Albo.

I professori universitari ordinari, straordinari e associati hanno la possibilità di scegliere tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito. Soltanto chi opta per il regime d’impegno a tempo definito è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne (articolo 11, Dpr n. 382/1980).

I ricercatori universitari, invece, non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza». La preclusione può venir meno quando, una volta superato il giudizio di conferma, il ricercatore opti per il regime a tempo definito (art. 1, Dl n. 57/1987).

CTU

L’attività di CTU è sempre consentita (previa comunicazione all’Ente di appartenenza), a patto che venga svolta in orario extra-lavorativo e non coinvolga l’amministrazione presso cui si è dipendenti. (Sentenza Consiglio di Stato n.3513 del 2017)
Per l’attività di CTP invece, è necessaria l’autorizzazione.

Ultima modifica: 20 Maggio 2026

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