Il sistema ECM

Acquisizione dei crediti ECM

Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili:

  • RES = FORMAZIONE RESIDENZIALE (in aula, convegni, congressi, simposi e conferenze)
  • FSC = FORMAZIONE SUL CAMPO (training individualizzato, gruppi di miglioramento, attività di ricerca sul campo)
  • FAD = FORMAZIONE A DISTANZA (corsi e-learning, webinar, FAD sincrone/asincrone)
  • BLENDED = FORMAZIONE MISTA (evento formativo che include formazione residenziale e a distanza.)

E’ possibile quindi accumulare anche tutti e 150 crediti in un solo anno, è però obbligatorio assolvere in qualità di partecipante (discente) ad eventi erogati da provider accreditati ECM almeno per la copertura coprendo minimo il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, fino al 100% di esso.

NOTA BENE:NOTA BENE:
Nel caso di questa tipologia formativa (formazione accreditata da provider nazionali/regionali), è il provider che provvede a trasmettere il report all’ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dal termine dell’evento.  Non è pertanto necessario l’invio dell’attestato ECM al Co.Ge.A.P.S. o l’inserimento nel portale da parte del professionista sanitario.

Il restante 60% può essere maturato tramite le seguenti tipologie di formazione individuale:

  • Tutoraggio individuale
  • Docenza, tutoring e altri ruoli in eventi ECM
  • Attività di ricerca scientifica (pubblicazioni, ricerche e studi clinici sperimentali e non, corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica)
  • Attività di formazione individuale all’estero
  • Autoformazione (massimo il 20% del proprio fabbisogno formativo triennale)
NOTA BENE:NOTA BENE:
Dovrai inserire autonomamente nel portale Co.Ge.A.P.S., accedendo tramite SPID o CIE, alla sezione crediti individuali, la formazione individuale svolta per vederla riconosciuta.
I crediti acquisiti in eccesso rispetto alle percentuali consentite per ogni tipologia di formazione saranno comunque visibili nel portale Co.Ge.A.P.S. ma non saranno conteggiati tra quelli utili all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM.

Il portale CO.GE.A.P.S.

Il Co.Ge.A.P.S. è il Consorzio che gestisce l’anagrafica dei crediti ECM dei professionisti sanitari italiani. Accedendo al portale del Consorzio, mediante SPID o CIE, il professionista può verificare la propria posizione ECM, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo.

Invitiamo tutti gli iscritti ad accedere nell’anagrafica del CoGeAPS (https://application.cogeaps.it/login/) dalla quale è possibile gestire i propri crediti ECM e richiedere:

  • inserimento dei crediti spettanti per attività di ricerca scientifica (Pubblicazioni scientifiche, Studi e ricerche, Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività̀ di ricerca scientifica), tutoraggio individuale, formazione individuale all’estero, autoformazione.
  • inserimento di esoneri (Scuola di specializzazione in Psicoterapia, Master universitari, ecc.), esenzioni (Maternità, Paternità, Pensionamento, ecc.), eventuali crediti mancanti e creare il proprio dossier formativo.

Applicazione per dispositivi mobili

E’ disponibile anche un’app Co.Ge.A.P.S., creata per agevolare l’accesso alla piattaforma da dispositivi mobili, ottimizzando la visualizzazione e l’interfaccia per la fruizione da smartphone e tablet.
L’app è disponibile sia su Android che su IOS.

Tempi di visualizzazione dei crediti acquisiti

E’ importante ricordare che il provider ECM (il soggetto accreditato ad erogare la formazione), ha 90 giorni dalla conclusione dell’evento formativo per trasmettere i crediti acquisiti dal singolo professionista al Co.Ge.APS, che li registrerà direttamente ed automaticamente.
In caso di FAD i giorni non decorrono dalla data nella quale hai terminato il corso, ma dalla effettiva chiusura della FAD (data fine evento). Visto che i tempi tecnici di registrazione da parte di Co.Ge.A.P.S. possono essere molto lunghi, consigliamo di attendere prima di segnalare eventuali mancate registrazioni e di conservare sempre gli attestati ECM.

Dichiarazione inizio obbligo formativo

Se ti sei iscritto all’albo prima del 2019 al primo accesso al portale Co.Ge.APS ti verrà richiesto di dichiarare la decorrenza del tuo obbligo ECM:

  • Se prima del 2020 non avevi alcun obbligo ECM dovrai confermare la data di decorrenza 01/01/2020. I crediti relativi ai trienni precedenti saranno annullati e il sistema attesterà che non eri soggetto all’obbligo ECM prima del 2020.
    Per confermare clicca su “Spunta per confermare la data attuale per il calcolo della decorrenza dell’obbligo ECM” e poi su “Invia richiesta”.
  • Se avevi già conseguito crediti nei trienni precedenti in virtù del rapporto di lavoro con il SSN o strutture private accreditate/convenzionate dovrai dichiarare una data precedente per convalidare gli ECM acquisiti prima del 2020.
    Dopo aver inserito la data nel campo “Data iscrizione precedente” clicca su “Invia richiesta“.

Precisiamo che il sistema calcola la decorrenza dell’obbligo a partire dal 1° gennaio successivo alla data inserita nel form, pertanto:

  • Se inserisci la data di iscrizione all’Ordine il sistema convaliderà tutti i crediti conseguiti a partire dal 1° gennaio successivo all’anno di iscrizione.
  • Se desideri che vengano mantenuti validi tutti i crediti a partire ad esempio dall’anno 2016 dovrai inserire nel form la data del 31.12.2015. 
ATTENZIONEATTENZIONE
In caso di dubbi sulla scelta da effettuare, situazioni particolari o errori nella dichiarazione rilasciata, vi preghiamo di contattare i nostri uffici

Esoneri ed esenzioni dall’obbligo formativo

Per registrare un periodo di esonero o esenzione, è necessario accedere al portale del Co.Ge.A.P.S., mediante SPID o CIE, cliccando sulla sezione “Esoneri ed esenzioni”.

Gli esoneri e le esenzioni sono diritti di cui puoi usufruire previa richiesta da effettuare unicamente attraverso l’inserimento nel portale Co.Ge.A.P.S. cliccando sulla sezione “esoneri ed esenzioni” e allegando l’opportuna documentazione.

  • L’esonero è un periodo di formazione accademica senza interruzioni dell’attività professionale. L’esonero non attribuisce crediti, ma riduce l’obbligo formativo individuale.
    Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
    I casi in cui si ha diritto ad un esonero sono elencati nel paragrafo 4.1 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
  • L’esenzione invece, comporta l’interruzione dell’attività professionale.
    Costituisce sospensione temporanea dall’obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
    I casi in cui si ha diritto ad un’ esenzione sono elencati nel paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

Come viene calcolato l’esonero:

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista tramite il portale Co.Ge.A.P.S.. La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario.
E’ però possibile scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

Come viene calcolata l’esenzione:

L’Esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’Esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Caso di esenzione particolare: il pensionamento

Al compimento del settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione, sulla base dell’età anagrafica del professionista rilevata sul portale.

ATTENZIONEATTENZIONE
Nel caso in cui il professionista si trovi collocato in pensione prima del settantesimo anno di età, dovrà comunicare la data di pensionamento attraverso il portale Co.Ge.A.P.S. per vedersi riconosciuta l’esenzione con la giusta decorrenza.

Se ti trovi collocata/o in pensione e non eserciti la professione oppure la eserciti ma in maniera saltuaria, sei esentata/o dall’obbligo formativo ECM.
Con delibera del 4 febbraio 2021, la Commissione Nazionale sulla Formazione Continua (CNFC) ha chiarito che per esercizio saltuario della professione, si intende lo svolgimento di un’attività professionale da cui derivi un reddito annuo non superiore a € 5.000.

ATTENZIONEATTENZIONE
Nel caso in cui il professionista settantenne o ultrasettantenne svolgesse la professione in modo non saltuario, dovrà tuttavia rinunciare all’esenzione, comunicandolo attraverso il portale Co.Ge.A.P.S. In questo caso, l’obbligo di formazione continua ECM rimane. Nel momento in cui cesserà l’attività lavorativa dovrà inserire nel portale Co.Ge.A.P.S.

Contatti

Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall’anagrafica o in caso di eventuali problemi il professionista può rivolgersi al front-office del Co.Ge.A.P.S., contattabile via email all’indirizzo di posta elettronica  ecm@cogeaps.it

AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L’Agenas è L’Ente presso cui è istituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Nel sito web (https://ecm.agenas.it/) è possibile ricercare e verificare gli eventi ed i provider accreditati, consultare le delibere della CNFC e scaricare il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Potrai trovare anche eventi ECM gratuiti e le indicazioni per la partecipazione.

Mancato assolvimento dell’obbligo formativo e sanzioni

La violazione dell’obbligo di formazione continua comporta una situazione di illecito disciplinare valutabile come violazione dell’articolo 5 del Codice deontologico degli Psicologi italiani.
In altre parole puoi essere esposto al rischio sanzioni disciplinari previste dalla Legge n. 56/89 comminate dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che sono – in ordine di gravità:

  • avvertimento
  • censura
  • sospensione dall’esercizio professionale (per un periodo non superiore ad un anno)
  • radiazione

Inoltre, tale obbligo, viene rafforzato ulteriormente dall’art. 3, comma 5, del DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) e dall’art. 7 del DPR n. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).


A decorrere dal triennio formativo 2023-2025, il professionista che non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM dell’ultimo triennio utile, non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.
Lo prevede la “Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, all’Articolo 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina).

Manuale sulla formazione continua e modulistica

Ultima modifica: 29 Aprile 2026

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