L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e al proprio sviluppo professionale.
La delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua(CNFC) del 10 giugno 2020 ha esteso l’obbligo ECM (Educazione Continua in Medicina) a tutti gli iscritti all’Albo degli Psicologi a partire dal triennio 2020-2022, confermando la natura sanitaria della professione indipendentemente dall’ambito lavorativo o dall’effettivo esercizio della professione.
Il sistema ECM funziona, nella pratica, attraverso un sistema di crediti che ciascun professionista deve acquisire per poter essere in regola con gli obblighi formativi. I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari.
Sono assegnati da un Provider ad ogni evento formativo a seguito dell’accertamento dell’apprendimento da parte dei docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale.
Il Co.Ge.A.P.S., Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, è il custode ultimo dei crediti ECM di ciascun professionista sanitario.
Per conoscere con esattezza l’ammontare del proprio obbligo formativo individuale si accede al portale Co.Ge.A.P.S. tramite SPID/CIE.
La registrazione sul Co.Ge.APS dei crediti conseguiti tramite corsi accreditati ECM non deve essere effettuata personalmente in quanto i Provider ECM hanno l’obbligo di trasmetterli ad Agenas/Co.Ge.APS entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento formativo accreditato (in caso di FAD i giorni non decorrono dalla data nella quale si supera il corso, ma dalla chiusura del corso FAD, cioè la data fine evento/accreditamento).
L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, di norma, pari a 150 crediti formativi. Ogni professionista ha però il suo personale fabbisogno formativo triennale, calcolato al netto delle esenzioni, degli esoneri e delle riduzioni.
I neo-iscritti all’Albo sono esentati dall’obbligo formativo per il primo anno, poiché la formazione continua diventa obbligatoria a partire dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine (ad esempio, per un’iscrizione avvenuta nel 2026, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2027).
I crediti eventualmente acquisiti prima dell’inizio di tale obbligo non saranno considerati validi né conteggiati.
Il sistema ECM è suddiviso in trienni prestabiliti, se l’obbligo ha inizio nel corso del triennio, il debito formativo viene riproporzionato in base al numero effettivo di anni in cui si è tenuti ad ottemperare alla formazione continua.
In caso di cancellazione e/o reiscrizione nello stesso anno, l’obbligo formativo viene assegnato o rimosso in base alla in cui avviene la cancellazione e/o reiscrizione:
- Se ti cancelli dall’Albo dopo il 30/06 è previsto l’obbligo formativo per quell’anno
- Se ti reiscrivi all’Albo prima del 30/06 è previsto l’obbligo formativo per quell’anno