Privacy e consenso informato

Lo psicologo è un professionista che interviene sempre, per definizione, sulla salute di individui gruppi e comunità e per tale motivo nel proprio lavoro entra necessariamente in contatto con dati comuni (o identificativi) e con dati sensibili, che assieme costituiscono l’insieme dei cosiddetti dati personali di un interessato.

Prima di ogni prestazione professionale, il professionista psicologo sarà quindi sempre obbligato a consegnare l’informativa privacy e richiedere esplicitamente l’opposizione o l’autorizzazione tramite l’apposizione di una firma al consenso informato (art.24 o art.31 C.D.) e accettazione del preventivo (L. n.124/2017), al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196 del 2003 / GDPR 679/16) e alla trasmissione telematica delle spese sanitarie (ex art.24 o art.31 C.D).

IMPORTANTE:IMPORTANTE:
Ti invitiamo a consultare la documentazione a seguire, ovvero il parere del CNOP che riassume tutte le principali novità ed i Modelli Psy 2019 che permettono di adempiere a tutti gli obblighi in un unico documento (informativa sulla privacy, consenso informato all’intervento psicologico, pattuizione del compenso, comunicazione degli estremi dell’assicurazione professionale e comunicazione della trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria)

MODELLO PER CONSENSO A PRESTAZIONI DI E-MENTAL HEALTH

L’Ordine in collaborazione con l’RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) ha inteso mettere a disposizione degli iscritti una possibile formula, segnalando  che si tratta di una formula indicativa, che va adattata ad ogni caso specifico e che NON deve prescindere dal consegnare al paziente una informativa completa sia sul trattamento dei dati che sul trattamento terapeutico essendo una formula di integrazione a disposizioni, anche in materia deontologica, che il professionista deve fornire in maniera completa al paziente al momento della presa in carico.

Vista la necessità sempre maggiore di rendere, da parte degli psicologi, prestazioni di supporto psicologico da remoto, riteniamo utile fornire anche le “Linee guida CNOP 2017 per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza”, presenti al capitolo 6 del documento redatto dalla Commissione Atti Tipici, Osservatorio e Tutela della Professione “Digitalizzazione della professione e dell’intervento psicologico mediato dal web”

Sulla base delle Linee guida 2013 e 2017 fornite dal CNOP, “lo psicologo che offre prestazioni via Internet comunica al proprio Ordine l’indirizzo web presso il quale svolge tale attività, la tipologia di strumentazione software e la tipologia di media utilizzati”.

L’Ordine si riserva di monitorare le attività psicologiche a distanza per verificarne l’appropriatezza sul piano deontologico.

Ultima modifica: 24 Aprile 2026

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