Richiedere un parere di conformità per l’informazione pubblicitaria

La legge n. 248/2006 (Bersani-Visco) ha abolito l’obbligo di nulla osta preventivo da parte degli Ordini professionali, liberalizzando la pubblicità per informare sui servizi, specializzazioni e titoli.

Il contenuto del messaggio pubblicitario è quindi di esclusiva responsabilità del professionista.

Obblighi permanenti: La pubblicità deve rispettare criteri di trasparenza, veridicità e correttezza, non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria, nel rispetto del decoro professionale .
Vigilanza successiva: Gli Ordini conservano il potere di vigilare ex-post, attraverso controlli a campione o la verifica di segnalazioni, per garantire il rispetto del codice deontologico e dell’atto d’indirizzo regionale sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti all’Albo.

Gli iscritti all’Ordine, o coloro che vogliano farsi pubblicità nella nostra Regione, in caso di dubbi potranno comunque chiedere un parere all’Ordine degli Psicologi della Regione Marche riguardo la conformità del loro messaggio pubblicitario in riferimento alle norme deontologiche.

Come fare?

Per richiedere un parere di conformità per l’informazione pubblicitaria è possibile inviare via PEC all’indirizzo ordinepsicologimarche@psypec.it il modello compilato per la richiesta di parere disponibile in calce a questa pagina.

Nella domanda va riportato in forma completa:

  • il contenuto integrale del messaggio corredato dai propri dati personali, i titoli professionali e le specializzazioni conseguite, ecc. (artt. 4 e 5 dell’Atto d’indirizzo presente in calce a questa pagina);
  • il tipo di supporto pubblicitario che si intende utilizzare (targa, inserzione su elenchi, pagine web, etc.);
  • le caratteristiche del servizio offerto;
  • il luogo in cui s’intende diffonderlo (ad esempio presso uno studio medico, ambulatorio, scuola, etc.).
IMPORTANTEIMPORTANTE
Con la Legge di Bilancio per l’anno 2019, viene inoltre ribadito che le comunicazioni informative degli iscritti all’Albo di una professione sanitaria non possono avere carattere promozionale o suggestivo, ma devono contenere solo le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari “nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria” (art. 1 comma 525).

Documentazione e modulistica

Per ulteriori informazioni puoi contattare:

Ufficio Segreteria Generale

Monica Benetti

Rapporti con le istituzioni, inviti, patrocini, deontologia, trasparenza e anticorruzione, ECM

Ufficio Segreteria Generale

Ultima modifica: 17 Aprile 2026

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