Accesso documentale

Ai sensi dell’art.22 e successivi della Legge 241/1990, il diritto di accesso è esercitabile dalle persone interessate, poste le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento d’attuazione adottato dall’Ordine Psicologi della Regione Marche, con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti dall’Ordine alla stessa data. L’Ordine non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Tale diritto è esercitabile sino a quando permanga in capo all’Ordine l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si richiede di accedere.

Soggetti interessati e controinteressati

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto, nei modi, nelle forme e con le limitazioni di cui al regolamento interno e della legge vigente, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Sono controinteressati tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto e degli atti connessi che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Documentazione e modalità

La richiesta va indirizzata all’ufficio che detiene il documento oggetto dell’accesso. 
Nel caso in cui non si conosca l’ufficio competente al quale destinare la richiesta, questa va inviata alla PEC dell’Ordine Psicologi delle Marche e verrà inoltrata all’ufficio competente.

La documentazione da presentare è la seguente:

  • modulo di richiesta di accesso ai documenti amministrativi compilato e firmato
  • documento di identità in corso di validità (fronte/retro) se il modulo non viene firmato digitalmente

Procedura e tempistiche

L’Ente ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso, fatti salvi i termini di sospensione e in assenza di opposizione da parte di controinteressati.
Decorsi inutilmente i 30 giorni, la richiesta si intende respinta (silenzio rigetto).

In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di 30 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

Modulistica

  • Modulo di richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Per ulteriori informazioni puoi contattare:

Ufficio Segreteria Generale

Monica Benetti

Rapporti con le istituzioni, inviti, patrocini, deontologia, trasparenza e anticorruzione, ECM

Ufficio Segreteria Generale

Ultima modifica: 20 Maggio 2026

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