Segnalare un esercizio abusivo della professione

La professione di Psicologa/o, in Italia è regolamentata dalla Legge n. 56/1989 e smi.

Gli unici titoli legalmente riconosciuti in Italia per le attività in ambito psicologico e/o psicoterapeutico sono ad oggi i seguenti:

  • Dottore in tecniche psicologiche (Sezione B dell’Albo degli Psicologi)
  • Psicologo (Sezione A dell’Albo degli Psicologi)
  • Psicoterapeuta (Specializzazione aggiuntiva annotata nell’Albo degli Psicologi o nell’Albo dei Medici)

Il counselor non è una figura riconosciuta dalla legge e non può svolgere attività di counseling psicologico.

La professione di psicoterapeuta infatti, può essere esercitata sia da psicologi sia da medici in possesso di specifica specializzazione, ed iscritti ai relativi Albi professionali presso i rispettivi Ordini.

IMPORTANTEIMPORTANTE
L’esercizio abusivo si configura nel caso in cui una persona, senza possederne i requisiti, svolga un’attività chiaramente riconducibile a una professione per la quale la legge prevede un’obbligo di abilitazione dello Stato o l’iscrizione in un apposito Albo.

Nel caso della Psicologia, chiunque effettui le prestazioni definite precedentemente senza possederne i requisiti, si trova perciò a commettere tale reato, disciplinato dall’articolo n. 348 del Codice Penale.
Anche chi aiuta o favorisce tale reato è punibile ai sensi dell’art. 110 del codice penale e successivi.

Lo stesso Codice Deontologico degli Psicologi richiede agli iscritti di contrastare tale pratica, in quanto di sicuro danno non solo per i professionisti sottoposti a concorrenza sleale, ma soprattutto per il cliente finale, che viene così a trovarsi esposto all’operato di persone incompetenti in una materia delicatissima che va ad incidere sulla salute psichica di utenti che spesso, già di per sé, si trovano in condizioni di fragilità (art. 8).

I titoli di Dottore in tecniche psicologiche, Psicologa/o e Psicoterapeuta sono protetti e non possono essere utilizzati da persone che non sono iscritte all’Albo degli Psicologi (Sez A o B) o nelle liste degli psicoterapeuti degli Albi degli Psicologi o dei Medici.
In tal senso è tuttora attuale la fattispecie dell’illecito amministrativo di usurpazione di titolo, previsto e punito dall’art. 498 c.p., come depenalizzato dall’art. 43 d.lg.vo 30/12/99, n.507. Ad integrare la fattispecie è sufficiente l’arrogazione del titolo.

Come fare?

Per prima cosa è importante verificare che il soggetto in questione non sia uno psicologo o uno psicoterapeuta, attraverso una semplice ricerca nell’Albo Nazionale degli Psicologi.
Se la ricerca non produce risultati è consigliabile ricercare il nominativo della persona sospettata anche sul portale della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (poiché la professione di psicoterapeuta può essere esercitata sia da psicologi che da medici.)

Una volta verificato che la persona che si intende segnalare non è psicologo, psicologo psicoterapeuta o medico psicoterapeuta, il segnalante può procedere ad inoltrare la segnalazione:

oppure

  • alle autorità giudiziarie competenti sporgendo una denuncia per presunto reato di esercizio abusivo della professione.
RACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONI
– Indicare i dati anagrafici di chi denuncia, del suo domicilio e recapiti telefonici;
– Descrivere dettagliatamente in forma chiara e precisa i fatti;
– Indicare le generalità della persona che si intende denunciare;
– Descrivere o individuare l’ipotesi di reato a cui è riconducibile la fattispecie, nonché dell’articolo del Codice Penale (se si conosce);
se l’abuso è tuttora in essere, consigliamo di inoltrare la segnalazione affinché le Autorità Giudiziarie si attivino il prima possibile per impedire che il reato possa portare ad ulteriori conseguenze;
– Indicare eventuali persona informate sui fatti (testimoni)

Tempistiche

Una volta ricevuta la segnalazione, se fatta alla Commissione Tutela dell’Ordine, la stessa provvederà prima ad una valutazione preliminare, ed infine alla valuterà se formalizzare una archiviazione, diffida o denuncia (trasmettendola alle Autorità Giudiziarie competenti).
I segnalanti riceveranno in ogni caso un riscontro.

Per ulteriori informazioni puoi contattare:

Ufficio Segreteria Generale

Monica Benetti

Rapporti con le istituzioni, inviti, patrocini, deontologia, trasparenza e anticorruzione, ECM

Ufficio Segreteria Generale

Ultima modifica: 20 Maggio 2026

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