Informazioni utili
F.A.Q. Tirocini Pratico Valutativi (TPV)
Il TPV si sostanzia in attività formative professionalizzanti pratiche, contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate all’apprendimento e sviluppo di competenze e abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale.
In particolare, il TPV prevede lo svolgimento di:
- attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e procedure alla base della professione di psicologo;
- esperienze pratiche e di osservazione, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti.
Parte delle attività di TPV deve essere svolta presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università. In particolare, i 14 CFU di TPV del II° anno del percorso di Laurea Magistrale devono essere obbligatoriamente acquisiti presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le Università.
Il TPV deve rendere possibile il conseguimento di competenze legate al “saper fare” e al “saper essere” psicologa/o. In particolare, competenze concernenti:
- a) la valutazione del caso;
- b) l’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
- c) la predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) la valutazione di processo e di esito dell’intervento;
- e) la redazione di un report;
- f) la restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) lo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) lo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) la comprensione dei profili giuridici/etici-deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
La/Il tutor di TPV:
- deve essere una/o psicologa/o iscritta/o all’Albo A, di qualsiasi Ordine regionale, da almeno 3 anni;
- deve intrattenere con l’Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratrice/ori o consulente e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologa/o che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana;
- non deve essere sospesa/o dall’esercizio della professione.
La/Il tutor può seguire al massimo 5 tirocinanti contemporaneamente nel complesso tra CdS Triennali e Magistrali.
Il limite di 5 tirocinanti può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).
Alla/Al tutor, per l’intera durata della quota di TPV di cui è responsabile, spettano le seguenti funzioni:
- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale (e.g., rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico‐strumentale). Tale funzione può esplicitarsi attraverso l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale;
- verifica dell’esperienza svolta dalla/dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell’esperienza in accordo con quanto riportato nel progetto formativo;
- valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto delle competenze relativa al “saper fare” e al “saper essere” psicologa/o acquisite dalla/dal tirocinante.
La/Il tutor compila una scheda di valutazione nella quale esprime un giudizio di idoneità sulle competenze della/del tirocinante relative al “saper fare” e al “saper essere” psicologa/o.
La/il tutor, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dalla/dal tirocinante, deve rilasciare una formale attestazione della frequenza.
La normativa riportata nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio. La richiesta di crediti deve essere fatta in autonomia accedendo con SPID sul portale https://application.cogeaps.it/login/