Come fare per:
L’iscrizione all’Albo professionale è obbligatoria per l’esercizio della professione a qualunque titolo. Per l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione post-universitarie la domanda di iscrizione all’Albo deve essere fatta entro 30 gg. dall’Esame di Stato.
L’iscrizione è inoltre richiesta per la partecipazione ai concorsi pubblici per psicologo. Le istanze di iscrizione all’Albo possono essere presentate in qualunque momento da coloro che ne hanno diritto, ovvero da coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (sez.A), o dottore in tecniche psicologiche (sez. B), conseguito mediante Esame di Stato o riconosciuto dallo Stato italiano.
Per la domanda di iscrizione vanno utilizzati i modelli sotto riportati, dove sono indicati anche i versamenti che debbono essere effettuati.
Il primo importo di € 168,00, numero c/c postale: 8003; intestatario: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse concessioni governative
– tipo di versamento: rilascio
– codice voce tariffa da indicare: 8617
I bollettini già intestati da utilizzare sono reperibili presso gli uffici postali oppure è possibile compilare quelli in bianco con i suddetti dati. Tale versamento corrisponde alla Tassa di Concessione Governativa che va versata all’atto della prima iscrizione all’Albo professionale, gli anni successivi non va più versata.
Il secondo versamento di € 90,00 da effettuare tramite sistema Pago PA, collegandosi al portale MPay della Regione Marche: Pagamenti OnLine (regione.marche.it) seleziona Provincia Ancona e cerca fra gli Enti, Ordine
nella causale riportare : “Quota di 1^ iscrizione” che corrisponde alla quota associativa che, solo per il primo anno, è ridotta del 50%.
N.B. La quota associativa per l’iscrizione all’Albo, indipendentemente dal mese in cui viene versata, termina con l’anno solare (31 dicembre del c.a.).
Per iscriversi all’Albo della Regione Marche occorre avere la residenza nella nostra Regione o, in alternativa, dichiarare e dimostrare di avere nelle Marche il proprio domicilio professionale. Diversamente occorre fare domanda nella Regione dove si hanno i suddetti requisiti.
Per coloro che trasferiscono la residenza all’estero, per poter rimanere iscritti, è necessario dimostrare di essere alle dipendenze di un’azienda o ente italiano che opera su territorio straniero oppure possedere il domicilio fiscale e professionale in Italia. In caso contrario si procederà d’ufficio, alla cancellazione dall’Albo, non appena verrà comunicato il trasferimento all’estero a questo Ordine.
I nostri uffici sono aperti al pubblico per eventuale consegna a mano delle domande. Se inviate a mezzo posta, preferibilmente ORDINARIA, dovranno essere ANTICIPATE VIA MAIL esclusivamente in formato .pdf all’indirizzo: amministrazione@ordinepsicologimarche.it al fine di agevolarne la protocollazione.
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione l’Ordine deve deliberare in merito e dare comunicazione all’interessato dell’esito della deliberazione entro 20 giorni dalla data di deliberazione.
L’aggiornamento dell’ Albo on-line sarà effettuato a cura della segreteria dell’Ordine. Per ogni info ulteriore contattare telefonicamente l’Ordine al n. 0712072630, int. 1 Tiziana, o inviare mail a: amministrazione@ordinepsicologimarche.it
La notifica di avvenuta iscrizione avverrà esclusivamente secondo le modalità indicate nel modello.
saranno esaminate nella riunione di Consiglio del 22 settembre 2023
Dopo tale data le domande pervenute saranno trasmesse alla successiva riunione di Consiglio.
NOTA SULL’AUTOCERTIFICAZIONE dell’ISCRIZIONE ALL’ALBO
Le innovazioni introdotte nella normativa nazionale in materia di autocertificazione presentata ad una pubblica amministrazione, consentono di evitare di allegare all’istanza di iscrizione documenti attestanti i propri dati anagrafici, titoli di formazione e abilitazione professionale, posizione riguardo al casellario giudiziale, etc. per i quali è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione da compilare e sottoscrivere da parte dell’ interessato (la domanda di iscrizione è già di per sè un’autocertificazione e non necessita quindi di ulteriore documentazione). In tal caso, l’Ordine procederà ad una verifica d’ufficio di quanto dichiarato dal soggetto. E’ comunque possibile presentare contestualmente la documentazione riguardo ciò che si dichiara specie nel caso la verifica della documentazione comporti particolari controlli presso uffici diversi da quelli dello Stato Italiano.
L’ istanza presentata correttamente verrà comunque esaminata nel primo Consiglio utile.
L’iscritto deve risultare in regola con i versamenti delle quote di iscrizione all’Ordine e deve essere allegata copia della ricevuta del versamento della tassa annuale dell’anno in corso e di quello precedente, con l’avvertenza che se la domanda è presentata nel periodo precedente al versamento della tassa annuale, si deve attendere il versamento o provvedere al pagamento della tassa presso il Consiglio il quale procederà ad effettuare il relativo sgravio. Va altresì allegata copia del documento di identità. Il trasferimento può avvenire se non vi siano in corso procedimenti che riguardino l’iscritto o contenziosi con l’Ordine.
É possibile richiedere il proprio certificato di iscrizione all’Albo esclusivamente per essere prodotto a privati.
Nel rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (autocertificazione) (L. n. 183 del 12/11/2011, art. 15 c. 1 lett. a).
Per richiedere il certificato occorre presentare domanda alla segreteria dell’Ordine utilizzando il modulo qui sotto riportato spedendolo via posta certificata PEC dalla vostra pec al seguente indirizzo: ordinepsicologimarche@psypec.it. Al modulo di domanda va allegata copia del versamento per diritti segreteria più eventuali spese postali se si desidera ricevere il certificato anche via posta cartacea, diversamente questo viene spedito via PEC. Il versamento dei diritti di segreteria va effettuato tramite sistema Pago PA, collegandosi al portale MPay della Regione Marche: Pagamenti OnLine (regione.marche.it) seleziona Provincia Ancona e cerca fra gli Enti, Ordine
I tempi di evasione della richiesta variano da 15 a 30 giorni e sono legati alla presenza in sede del Presidente.
Il certificato ha validità sei mesi.
Sull’Autocertificazione
Dal 2001 è vigente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 N. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni). Le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici non potranno più chiedere ai cittadini i certificati, in tutti i casi in cui il testo unico prevede l’autocertificazione (art. 46 R Dichiarazione sostitutive di certificazioni). La richiesta di certificati costituirà violazione dei doveri d’ufficio. Ad esempio, non potranno più essere richiesti certificati anagrafici, sul reddito, titolo di studio, iscrizione in albi o elenchi della pubblica amministrazione, condanne penali. Per maggiori informazioni: http://www.funzionepubblica.it.
Alla valutazione dei titoli professionali stranieri per potersi iscrivere all’Albo professionale e quindi accedere alla professione in Italia è competente il MINISTERO DELLA SALUTE
Info e modulistica:
Riconoscimento della qualifica di psicologo conseguita in un Paese dell’Unione Europea
Riconoscimento titolo di psicologo conseguito in paese non comunitario
La cancellazione dell’Albo è regolamentata dall’Art. 11 della Legge 56/89 e viene pronunciata d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero, dal Consiglio dell’Ordine Regionale o Provinciale nei casi di
– di rinuncia da parte dell’iscritto;
– di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
– quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a),b) e d) dell’art. 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all’estero, l’iscritto venga esonerato da tale requisito.
Nel caso l’iscritto desideri essere cancellato dall’Albo per rinuncia deve farne domanda formale al proprio Consiglio Regionale utilizzando la modulistica qui allegata da far pervenire all’Ordine entro Dicembre dell’anno in corso per non essere inserito nei ruoli di riscossione dell’anno successivo.
E’ preferibile ANTICIPARE la domanda esclusivamente in formato .pdf all’indirizzo: ordinepsicologimarche@psypec.it al fine di agevolarne la protocollazione ed inviare il cartaceo via posta ORDINARIA.
NOTA: si ricorda che tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione ai sensi sdell’Art. 12 comma 2 lettera l) della Legge 56/89 pertanto, benchè cancellati, se morosi, permangono debitori nei confronti dell’Ordine per le quote dovute e non pagate.
Esercizio dell’attività psicoterapeutica art. 3 e 35 L. 56/89
L’attività psicoterapeutica è regolamentata dagli artt. 3 e 35 della L. 56/89. Si ricorda che non esiste l’Albo degli Psicoterapeuti ma solo quello degli Psicologi dove viene annotata in un elenco, per chi ne ha titolo o ai sensi dell’art. 3 o ai sensi dell’art. 35, la possibilità di esercitare l’attività psicoterapeutica..
L’Art. 35 della L. 56/89 consentiva agli iscritti all’Albo, in prima applicazione e in fase transitoria, la possibilità di veder riconosciuta l’attività psicoterapeutica in base al possesso di titoli e dimostrando di aver acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone la preminenza e continuità. Questa modalità di accesso alla psicoterapia si è conclusa con la fine dei termini per la presentazione della relativa domanda.
L’Art. 3 riguarda l’applicazione a regime della L. 56/89. Coloro che conseguono il diploma di specializzazione in psicoterapia valido ai sensi dell’art.3 (laurea in medicina o psicologia, frequenza quadriennale di una scuola di specializzazione universitaria o riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) devono darne comunicazione all’Ordine che iscriverà il requisito nell’Albo attraverso l’adozione di un atto deliberativo.
Procedura
Il modulo di domanda per l’annotazione della psicoterapia, va firmato e allegato in formato .pdf, insieme all’attestato rilasciato dalla scuola di specializzazione e un documento di identità, va quindi inoltrato a mezzo posta certificata dalla vostra PEC a: ordinepsicologimarche@psypec.it
Il Consiglio dell’Ordine ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per deliberare l’annotazione nell’Albo, che sarà poi notificata alla Procura della Repubblica e/o al Ministero di competenza.
La delibera di annotazione della psicoterapia ti verrà notificata, a mezzo PEC, entro 20 giorni circa dalla data di riunione del Consiglio.
Nell’ Albo on-line e sul sito del CNOP l’aggiornamento del titolo professionale sarà effettuato a cura della segreteria dell’Ordine.
Per la segnalazione di presunta violazione deontologica lo scrivente dovrà far pervenire all’Ordine tramite mail PEC (se posseduta) o tramite mail ordinaria, l’esposto utilizzando il modello scaricabile al link qui a seguire o, in ogni caso, indicando tutti i dati contenuti nel modulo stesso.
Prima della compilazione e invio si invita a consultare il Regolamento per le segnalazioni deontologiche sempre al link qui a seguire
Gli indirizzi mail da utilizzare sono i seguenti:
e.mail: info@ordinepsicologimarche.it
inviando il tutto in formato .pdf o formato aperto (es. .docx) dalla vostra casella di posta certificata, se ne possedete una, alla casella pec dell’Ordine: ordinepsicologimarche@psypec.it
MODULO per la richiesta di Patrocinio
Vi ricordiamo che è un obbligo per gli iscritti negli Albi Professionali attivare una casella di posta certificata PEC. La mancata attivazione e comunicazione comporta per l’iscritto la sospensione dall’Albo.
L’Ordine fornisce gratuitamente ai propri iscritti questo servizio, ma ciascuno può utilizzare una sua casella PEC se già attiva comunicandola all’Ordine.
Per attivare la posta certificata è necessario registrarsi nell’area riservata del sito dell’Ordine Nazionale: http://www.psy.it
area riservata – registrazione psicologi, tramite SPID.
Vi trovate ora nell’area riservata CNOP.
Sulla parte sinistra del menù trovate, fra gli altri servizi, quello per la PEC. Cliccate ora su PEC e seguendo la procedura indicata attivate la vostra casella di posta certificata. Vi verranno comunicati via mail ordinaria i dai per accedere al sistema di lettura della PEC.
Di seguito si pubblica la guida del CNOP per la creazione della PEC con dominio .psypec.it
Per leggere la tua PEC devi collegarti alla seguente URL: https://www.psypec.webmailpec.it
inserire l’indirizzo di posta certificata e la password.
Se non ricordi la password vai alla procedura di reset password
ti verrà inviato un messaggio alla tua mail ordinaria, a questo punto segui la procedura indicata nel messaggio. Se non ricevi il messaggio devi contattare l’Ordine, significa che hai modificato l’indirizzo mail ordinario senza cambiarlo nel portale di accesso PEC.
Per richiedere il riconoscimento di crediti ECM a seguito di attività di tutor è necessario accedere al portale:
https://application.cogeaps.it
Dopo aver effettuato l’accesso tramite SPID, la procedura di inserimento dati è la seguente:
- Cliccare su “Crediti Individuali”
- Scegliere dal menu a tendina (Tipologia di credito) la voce: “Tutoraggio”
- Inserire tutte le informazioni richieste:
Data di inizio tirocinio
Data fine tirocinio
Numero ore di formazione: Inserire il totale delle ore relative al tirocinio per cui si stanno richiedendo crediti.
Vi ricordiamo che in caso fossero stati seguiti più tirocinanti contemporaneamente le ore non possono essere sommate al fine del calcolo dei crediti ma è possibile inserire i dati relativi solo a un tirocinante.
È possibile inserire più richieste per tirocini svolti in periodi diversi dell’anno.
Obiettivo: selezionare “Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) …
Nome discente: non obbligatorio
Ente Organizzatore: ad esempio nome dell’Università, AST, o altro Ente/Azienda ospitante il tirocinio
Tipo di struttura: selezionare se pubblica o privata
Tipo tutoraggio: selezionate la tipologia di tutoraggio svolto, ad esempio “tutoraggio universitario” - Allegare l’attestato di attività di tutoraggio: deve essere redatto su carta intestata dell’Organizzazione che lo rilascia, deve indicare il periodo e la durata del tirocinio, specificando il tipo di formazione del tirocinante (pre o post-lauream per esame di stato, tirocinio di scuola di specializzazione o tirocinio per Piani Formativi Aziendali (PFA)) e le ore effettuate.
- Cliccare su “Invia Richiesta”. Il portale genera automaticamente un’autocertificazione che sarà necessario accettare per inoltrare ufficialmente la richiesta al Cogeaps.
Sarà possibile visualizzare lo stato di avanzamento della richiesta cliccando sulla sezione “Richieste” nella Home Page del portale.
I crediti saranno visibili in poco tempo dall’inserimento della richiesta ma sarà necessario tenere da parte la documentazione riguardante il tutoraggio svolto in caso di accertamento da parte del Cogeaps.
Si specifica che l’attività di tutor per tirocini volontari, non finalizzati all’Esame di Abilitazione alla Professione (Esame di Stato), non può essere riconosciuta per il rilascio dei crediti ECM.
Ai fini del riconoscimento dei crediti NON è valido allegare le seguenti tipologie di documenti, ma solo l’attestato di attività di tutoraggio:
- schede di valutazione tirocinio
- progetti formativi
- relazioni di fine tirocinio
- fogli firma o libretti
- moduli di autorizzazione al tirocinio
- registri di attività
Sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 1 credito per ogni 15 ore di tutoraggio.
Per qualsiasi ulteriore necessità tecnica è possibile contattare l’assistenza Cogeaps via email scrivendo a: ecm@cogeaps.it
Ricordiamo che i crediti per il tutoraggio rientrano nella categoria dei CREDITI INDIVIDUALI, come anche le pubblicazioni scientifiche, le sperimentazioni, la formazione svolta all’estero e l’autoformazione.
Nel complesso queste attività non possono superare il 60% del monte crediti triennale (al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni).
Accedendo all’area riservata è possibile modificare i propri dati personali inseriti in precedenza in piena autonomia.
Una volta effettuato l’accesso, nella colonna sinistra, alla voce dettagli account, l’utente potrà inserire l’indirizzo di corrispondenza, di domicilio e aggiornare i dati personali e circa le attività lavorative, solo queste ultime verranno pubblicate automaticamente. Si invitano tuttavia gli iscritti a dare anche comunicazione scritta all’indirizzo mail: amministrazione@ordinepsicologimarche.it della variazione di residenza e domicilio.
Qui a seguire le Norme redazionali per proporre un articolo per la rivista PSICO-IN
Norme redazionali per PSICO-IN
Formazione
Lavoro
Dal 25 maggio 2018 è cambiato il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, fortemente modificato dall’entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR)
Di seguito si riportano i documenti messi a disposizione dal Consiglio Nazionale dell’Ordine Psicologi, CNOP, aggiornati al 2019 con integrazione del responsabile privacy Ordine Marche.
Consenso Informato al trattamento sanitario
Qualunque trattamento sanitario, ivi comprese le attività cliniche svolte in ambito psicologico, necessita del preventivo consenso del paziente, il quale deve essere adeguatamente informato circa le prestazioni che riceverà, le finalità e le modalità delle stesse.
Il Codice deontologico degli Psicologi Italiani – all’art. 24 – prevede espressamente che lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisca all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, lo psicologo è tenuto ad operare in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.
E’ sempre preferibile acquisire il consenso informato al trattamento sanitario in forma scritta e l’acquisizione dello stesso non è sostitutiva del consenso al trattamento dei dati sensibili e personali (vedi Vademecum sulla Privacy) che deve essere altresì acquisito laddove ne ricorrano i presupposti.
E’ importante precisare, inoltre, che il consenso deve essere rilasciato ad ogni professionista che si occupi del paziente, anche se, ad esempio, associato al collega che lo ha già ottenuto oppure facente parte dello stesso studio, ecc.
E’ opportuno che il professionista conservi gli originali e provveda a rilasciarne copia al paziente.
Modulistica da scaricare nella sezione privacy policy – modelli e utility
i presenti modelli sono completi sia delle informazioni sul compenso dell’attività, sia sulla tipologia di attività svolta per il rilascio di consenso informato, sia delle informazioni relative al trattamento dei dati personali; sono modelli predisposti dal Consiglio Nazionale, che potranno essere adattati liberamente al caso specifico.
Riferimenti normativi
La Legge 5 febbraio 1992 n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria) modificata dalle leggi n. 42 del 26/02/1999 e n. 362 del 14/10/1999 è stata abrogata dal Decreto Legge del 4 Luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani) convertito, con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006, n. 248.
L’intera materia viene quindi ad essere di fatto modificata dal suddetto dettato normativo con la conseguente abrogazione sia del preventivo nullaosta dell’Ordine sia della successiva autorizzazione del Sindaco.
La nuova disciplina sulla pubblicità, ai sensi della normativa su richiamata, è demandata agli Ordini professionali, cui compete, previo adeguamento delle norme deontologiche e dei codici di autodisciplina, vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale, affinchè la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela dei possibili rischi derivanti da forme di pubblicità ingannevole e nell’interesse dell’utenza.
Il Consiglio dell’Ordine Marche ha quindi provveduto alla revisione del precedente Regolamento pubblicitario che ad oggi è diventato Atto di indirizzo in materia di pubblicità professionale cui i Colleghi sono invitati ad attenersi per non incorrere in possibili infrazioni di tipo deontologico.
Per qualsiasi eventuale chiarimento potete rivolgervi telefonicamente alla Segreteria dell’Ordine negli orari di ufficio.
Atto di indirizzo regionale sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti alla Sezione A e B dell’Albo
Modello per richiesta parere
Libera professione
L’attività di psicologo può essere svolta in forma libero professionale o di lavoro dipendente.
Per quanto riguardo l’attività svolta in forma libero professionale consigliamo a tutti gli iscritti di consultare un consulente fiscale o commerciale. Ricordiamo ai nostri iscritti la possibilità di accedere ad una prima consulenza gratuita in campo fiscale.
Da un punto di vista fiscale i redditi derivanti dall’attività di psicologo rientrano, in linea di massima, nella tipologia dei redditi di lavoro autonomo, così come previsto dall’art. 53 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Quest’articolo definisce redditi di lavoro autonomo quei redditi “che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo…”.
Si stabilisce, quindi, che un’attività svolta in maniera professionale e abituale, ovvero in modo continuativo e sistematico, genera redditi di lavoro autonomo.
Un’attività di lavoro autonomo implica una serie di obblighi di natura fiscale, fra i quali, l’apertura di una posizione IVA, la tenuta della contabilità, la dichiarazione annuale dei redditi derivanti dall’esercizio della professione, la predisposizione degli studi di settore, ecc.
Partita Iva
Per svolgere un’attività di libero professionista è necessario comunicare, con un apposito modulo, l’inizio dell’attività all’Agenzia delle Entrate, la quale provvederà a rilasciare il numero di partita IVA. L’inizio dell’attività deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’effettivo inzio dell’attività professionale.
Lo stesso vale in caso di cessazione dell’attività, anche in questo caso dovrà essere data comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
Regime contabile
Dal momento in cui si inizia la libera professione insorge l’obbligo della tenuta della contabilità. In pratica si tratta di riportare su appositi registri una serie di dati relativi alle operazioni effettuate. Ciò è necessario ai fini fiscali sia per il calcolo periodico dell’IVA, sia per la determinazione del reddito a fine anno.
Attualmente sono previsti dal nostro ordinamento diversi tipi di regimi contabili, che variano soprattutto in base al volume di affari del professionista. E’ opportuno verificare insieme ad una persona esperta in quale regime contabile si può o si deve rientrare.
Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale vi rimandiamo alla sezione degli “aspetti fiscali”
Previdenza – Enpap
E’ obbligatoria anche l’iscrizione alla Cassa Previdenza (ENPAP – Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Psicologi) entro 90 giorni dall’emissione della prima fattura.
Per tutti gli aspetti previdenziali e assistenziali della categoria professionale degli Psicologi rivolgersi a:
ENTE NAZIONALE PREVIDENZA e ASSISTENZA PSICOLOGI (ENPAP)
Via Andrea Cesalpino, 1 00161 ROMA
www.enpap.it
Telefono: 06/977.486.1
Fax: 06/977.486.51
Numero verde: 848.780.503
Carta dei Diritti del Consumatore Utente delle Prestazioni Psicologiche
Che cos’è la Carta dei Diritti del Consumatore?
Documenti utili
1. Inserto 1
2. Inserto 2
3. Inserto 3
CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DETRAIBILITA DELLE SEDUTE DI PSICOTERAPIA
Si chiarisce che:
tra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19%, per la parte che eccede Euro 129,11, rientrano, tra le altre, le spese per prestazioni specialistiche e cioè le prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione.
Il Ministero delle Finanze, in data 8 Luglio 2006, ha espressamente chiarito che rientrano tra le spese sanitarie detraibili le spese per prestazioni mediche specialistiche sostenute per sedute di psicoterapia rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo.
Si consiglia pertanto di indicare nelle fatture emesse il numero di iscrizione all’Albo degli Pscologi.
La detrazione è ammessa se la spesa è documentata dalla ricevuta del ticket pagato (nel caso in cui la prestazione sia svolta presso una struttura pubblica) o dalla fattura (se la prestazione è resa presso un istituto specializzato).
Dipendenti
Lo psicologo può svolgere anche un’attività di lavoro dipendente presso il Servizio Sanitario Nazionale, enti pubblici, privati.
Ricordiamo che il dipendente pubblico per svolgere, oltre all’attività di lavoro subordinato, anche un’attività di lavoro autonomo o occasionale, deve avere un contratto di lavoro part-time non superiore al 50% dell’orario ordinario o essere debitamente autorizzato dall’ente per il quale lavora L’art. 11 della legge 56 del 18/02/1989 prevede che il Consiglio dell’Ordine pronunci la cancellazione dell’iscritto nei casi di libero esercizio di libera professione nei casi di incompatibilità.
Un ulteriore modalità di svolgimento dell’attività professionale previsto per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nel ruolo di psicologi, è l’attività intramoenia.
L’attività intramuraria consta nell’adempimento dell’attività professionale libera all’interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell’impegno di servizio; si chiama al contrario extramuraria quella svolta al di fuori al di fuori della struttura ospedaliera.
Aspetti fiscali
Work in progress
L’attività dello psicologo libero professionista si inquadra, dal punto di vista fiscale, tra la categoria dei REDDITI DI LAVORO AUTONOMO.
Se esercitata con carattere di abitualità e professionalità, anche se in via non esclusiva, si rende necessaria l’apertura della Partita IVA.
Il D.M. 21 Gennaio 1994, emanato dal Ministero della Sanità con il concerto del Ministero delle Finanze ha decretato che, ai sensi dell’art.10 n°18 del D.P.R. 26.10.72 e succ. mod. sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie nonché agli esercenti la professione di psicologo. Ciò significa che sulle prestazioni rese dallo psicologo, pur restando in regime IVA, non si applica l’imposta ai sensi del sopraccitato art.10 n° 18 D.P.R. 26.10.72 n° 633 in quanto rientrano tra le operazioni esenti.
Tale esenzione opera solo in riferimento all’attività caratteristica dello psicologo che operi in ambito clinico-sanitario con prestazioni rese alla persona; infatti, se lo stesso dovesse porre in essere altre prestazioni, quali ad esempio corsi di formazione professionale, selezione del personale, ricerca, ecc. in ambito psicologico, essi sarebbero assoggettate ad IVA, così come la cessione di un bene strumentale inerente l’attività professionale (esclusi quei beni per i quali l’IVA non è stata detratta all’acquisto per norma di legge) dovrà essere assoggettato all’imposta.
Infine vi è l’obbligo di apporre in seno alla parcella emessa a fronte di prestazioni esenti l’articolo di legge che individua l’esenzione dall’IVA; nel nostro caso:
“- ESENTE IVA ART. 10 N° 18 D.P.R. 633/72 E SUCC. MOD.-“
ELENCO DELLE PRESTAZIONI DELLO PSICOLOGO AI FINI DI DETERMINARNE L’ESENZIONE O MENO DALL’ I.V.A.
(art. 10, n. 18, D.P.R. 633/72)
- Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo. Esente.
- Colloqui psicologici. Si tratta di colloqui finalizzati alla ricerca di spiegazioni psicologiche per determinati problemi (difficoltà di apprendimento, problemi nel rapporto genitori-figli o insegnanti-allievi, ecc.) Esente.
- Colloqui psicodiagnostici. Sono colloqui finalizzati all’individuazione di specifiche condizioni psicopatologiche. Esente.
- Consultazioni psicologiche. Si chiede allo psicologo un parere su problemi esistenti nell’individuo o nella coppia o nella famiglia e sulle relative possibilità di trattamento. Esente.
- Perizie psicologiche. Servono per fornire un parere a tribunali o legali sulle condizioni psicologiche o psicopatologiche che hanno portato l’individuo a compiere un determinato atto. Imponibile IVA – 20%
- Somministrazione di test psicoattitudinali. Sono test utilizzati ai fini dell’orientamento scolastico o professionale o nel contesto a fronte di problematiche di apprendimento. Esente.
- Somministrazione di test proiettivi. Sono test utilizzati per trarre un profilo psicologico dell’individuo quasi sempre con fini diagnostici o di orientamento per la cura. A volte sono utilizzati anche per una valutazione clinica nelle procedure di selezione del personale. Esente.
- Colloqui di selezione. Sono colloqui o interviste finalizzate alla selezione del personale o alla valutazione del personale in caso di riorganizzazione. Imponibile IVA – 20%.
- Insegnamento di materie psicologiche. Sono insegnamenti che possono essere attuati in vari contesti (Scuole pubbliche, scuole private, corsi di formazione aziendale, corsi di aggiornamento regionali, ospedali, ecc.). Gli insegnamenti riguardano sia la psicologia generale che la psicologia clinica e la psicopatologia. Imponibile IVA – 20%.
- Supervisione. É un’attività rivolta a colleghi o operatori socio-sanitari ( infermieri ad es.) che chiedono di essere seguiti nel trattamento psicoterapeutico di pazienti o nel rapporto professionale con degenti. Può essere rivolta sia a singoli che a gruppi di colleghi. Esente.
- Formazione clinica. Sono prestazioni che riguardano l’attività in scuole di psicoterapia sia sotto forma di insegnamento di materie specifiche, sia sotto forma di supervisione. Imponibile IVA – 20%.
- Conduzioni di gruppi. E’ un’attività meno nota ma con una precisa caratterizzazione professionale. Lo psicologo, che in genere ha fatto una formazione specifica, può condurre gruppi con scopi psicoterapeutici o di formazione clinica o di formazione all’uso della relazione in ambito professionale (per insegnanti ad esempio) o di formazione alle relazioni interpersonali in ambito aziendale ( Training group ) Esente.
- Colloqui di sostegno: sono colloqui finalizzati al sostegno psicologico di persone con problemi psicopatologici lievi ed episodici. Esente.
FINANZIARIA 2008 – NOVITÀ
Con l’entrata in vigore dall’1.1.2008 della nuova finanziaria è stato introdotto un nuovo regime fiscale quello dei contribuenti minimi. A tale regime possono accedere le persone fisiche che:
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione,
- hanno conseguito ricavi e compensi nel 2007 fino a 30.000 euro, solo le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni
- non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori,
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati,
- non detengono partecipazioni in società di persone, associazioni professionali, o in società di capitali che hanno optato per la trasparenza
- non deve aver acquistato anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti, a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a € 15.000. I beni solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o lavoro autonomo, rilevano per un valore pari al 50% del loro ammontare.
Per coloro che iniziano l’attività, la scelta del nuovo regime dei contribuenti minimi andrà esercitata nel Modello di inizio attività (Mod. AA9 per i professionisti), comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. Per i soggetti già in attività, avendone i requisiti, accedono automaticamente come contribuenti minimi senza preventiva presentazione del Mod. AA9. Coloro che hanno optato per il regime ordinario, possono applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza del regime ordinario.
Coloro che scelgono il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dall’obbligo di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/72 ossia:
- registrazione delle fatture emesse.
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisiti;
- dichiarazione e comunicazione annuale;
- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori.
Permangono invece i seguenti adempimenti:
- obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 dovrà annotarsi che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Legge Finanziaria per il 2008” ;
- obbligo di integrare le fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per cui risultano debitori d’imposta;
- obbligo di versare l’imposta di cui al punto precedente entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat.
I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa ne possono detrarre l’IVA sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.
Il reddito di lavoro autonomo deriva dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo i imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio della professione. Sul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 20%. Per quanto riguarda invece le ritenute d’acconto IRPEF dei professionisti il Decreto attuativo specifica che le ritenute operate possono essere recuperate dall’imposta sostitutiva dovuta e che l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione.
Un vantaggio del nuovo regime è quello che i contribuenti minimi non sono considerati soggetti passivi dell’Irap.
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi. Non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri e sono pertanto esonerati dalla compilazione dei relativi modelli.
Il regime dei contribuenti minimi cessa dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni sopra indicate. Esso cessa di avere applicazione dallo stesso anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di € 30.000 annui. In tal caso è dovuta l’Iva sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo. In tale eventualità è possibile avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi per il superamento di oltre il 50% di 30.000 comporta l’obbligo di applicazione il regime ordinario per i successivi 3 anni.
INIZIO DI ATTIVITÀ
Con Provvedimento del 05/02/2008 è stato approvato il modello AA9 (Apri modello) da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazioni dati o cessazione di attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche. Tale modello deve essere utilizzato dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi (artisti o professionisti), compilato in tutte le parti e sottoscritto dal titolare o dal suo rappresentante e presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa. Precisiamo che per l’attività professionale svolta da psicologi il codice IVA è 85143. L’ufficio a seguito della ricezione di tale denuncia attribuisce al contribuente il numero di Partita IVA che andrà riportato su ogni documento con valenza fiscale che il professionista emetterà.
FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La fattura deve essere emessa entro la data dell’incasso della prestazione, per cui anche il ricevimento di pagamenti anticipati , di acconti da parte dei clienti del professionista obbligano quest’ultimo ad emettere in tale data la parcella relativa a tali acconti, anche se la prestazione è ancora in tutto o in parte non eseguita. Per evitare il problema del versamento dell’IVA prima dell’incasso della parcella l’art. 6 del D.P.R. 26.10.72 n° 633 e succ. mod. consente al professionista di inviare al cliente una comunicazione denominata “Avviso di parcella” non valido ai fini fiscali e di emettere la parcella effettiva solo al momento della riscossione dell’incasso; tale parcella sarà datata nel giorno della riscossione seguendo la progressione numerica in corso.
Ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 26.10.72 n° 633 e succ. mod. la parcella deve contenere:
- data di emissione
- numero progressivo, autonomo per ogni anno solare
- denominazione del professionista e del cliente, loro residenza e domicilio
- partita IVA e codice fiscale del professionista
- imponibile, aliquota % e ammontare dell’imposta
- tipo di operazione e articolo di legge se la parcella è non soggetta ad IVA: nel caso dello psicologo che fornisce prestazioni sanitarie alla persona, ESENTE da IVA art.10 n° 18 d.p.r. 633/72 e succ. mod
- natura dei servizi oggetto della prestazione resa.
La fattura emessa in esenzione da IVA è assoggettata ad imposta di bollo in misura fissa di Euro 1,81 se l’importo del documento è superiore a Euro 77,47; l’imposta è assolta mediante l’applicazione di una comune marca da bollo sull’originale della fattura consegnata al cliente.
Le prestazioni dei professionisti rese a Società, Ditte Individuali, Enti Pubblici e Privati, Associazioni di qualsiasi natura, altri professionisti, sono assoggettate a ritenuta d’acconto del 20% . Colui che riceve la prestazione deve versare la somma entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello del pagamento fornendo al professionista l’attestazione della ritenuta d’acconto operata ai fini della denuncia dei redditi.
PRESTAZIONI / CAMPO APPLICATIVO IVA
TIPO DI PRESTAZIONE ART. ESENZIONE IVA ALIQUOTA IVA
Sanitarie, rese alla persona Esente IVA art.10 n°18 DPR 633/72 = = = = = = = =
Docenze per corsi = = = = = = = = = = 20%
Collaborazione con riviste = = = = = = = = = = 20%
PRESTAZIONI / APPLIC. RITENUTA D’ACCONTO
PRESTAZIONI RESE A: RIT. ACCONTO 20%
Ditte individuali SI
Società SI
Enti Pubblici e privati SI
Associazioni professionali e altre SI
Professionisti individuali SI
Privati NO
ESEMPI DI FATTURAZIONE
1) Prestazioni esenti da IVA rese a Privato
Onorario professionale 100,00
2% Contrib. Previd. (art.8 D.Lgs.103/96) 2,00
Marca da bollo 1,81
Totale Parcella / Totale da incassare 103,81
Esente IVA art. 10 n°18 DPR 633/72
2) Prestazioni esenti da IVA rese a soggetto non Privato
Onorario professionale 100,00
2% Contr. Prev. (art. 8 D.Lgs. 103/96) 2,00
Marca da bollo 1,81
Totale Parcella 103,81
Ritenuta d’acconto 20% su Euro 100.00 – 20,00
Netto da pagare 83,81
Esente IVA art. 10 n°18 DPR 633/72
3) Prestazioni imponibili IVA rese a soggetto non Privato.
Onorario professionale 100,00
2% Contr. Prev. (art. 8 D.Lgs. 103/96) 2,00
IVA 20% su Euro 102,00 20,40
Totale Parcella 122,40
Ritenuta d’acconto 20% su Euro 100,00 – 20,00
Netto da pagare 102,40
SPECIFICHE DISPOSIZIONI FISCALI
In linea generale sono deducibili tutte le spese documentate inerenti all’attività professionale svolta. In particolare sono deducibili le seguenti spese (voci più ricorrenti) :
– Immobile in contratto di locazione ad esclusivo uso professionale (la deducibilità scende al 50% se ad uso promiscuo)
– Spese per convegni e corsi (comprensive del viaggio per raggiungere il luogo): 50% del costo
– Beni ad utilizzo promiscuo (autovetture, telefoni cellulari) : 40% per le auto e 80% telefonia della quota di ammortamento relativa
– Beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46
– Spese alberghiere e di ristorazione: 2% dei compensi incassati nel periodo d’imposta (es: compensi percepiti € 10.000,00, spese alberghiere e ristorazione sostenute € 500,00, importo massimo deducibile € 200,00)
SPESE FISSE ANNUE PER AVVIARE L’ATTIVITÀ
Per uno psicologo che vuole avviare l’attività di libero professionista quali sono le spese fisse annue che deve preventivare?
1. Affitto dello studio.
2. Spese di gestione dello studio (pulizie, condominio, tassa asporto rifiuti, etc)
3. Imposta di pubblicità solo se viene esposta (previa autorizzazione comunale) la targa pubblicitaria
4. IRPEF (viene calcolata sul reddito)
5. Contributo previdenziale da versare all’ ENPAP (il 10% del reddito).
6. Contributo integrativo pari al 2% delle prestazioni.
7. IRAP
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE
DECRETO BERSANI
Aspetti Fiscali:
>Parere del Commercialista CNOP
Aspetti concorrenza nel settore dei servizi professionali:
>Disposizioni previste
CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DETRAIBILITA DELLE SEDUTE DI PSICOTERAPIA
Si chiarisce che:
tra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19%, per la parte che eccede Euro 129,11, rientrano, tra le altre, le spese per prestazioni specialistiche e cioè le prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione.
Il Ministero delle Finanze, in data 8 Luglio 2006, ha espressamente chiarito che rientrano tra le spese sanitarie detraibili le spese per prestazioni mediche specialistiche sostenute per sedute di psicoterapia rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo.
Si consiglia pertanto di indicare nelle fatture emesse il numero di iscrizione all’Albo degli Psicologi.
La detrazione è ammessa se la spesa è documentata dalla ricevuta del ticket pagato (nel caso in cui la prestazione sia svolta presso una struttura pubblica) o dalla fattura (se la prestazione è resa presso un istituto specializzato).