Deontologia
Lo psicologo è sempre strettamente vincolato al segreto professionale. In concreto, lo psicologo non può rivelare “notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate”, così come previsto dall’art. 11 del Codice Deontologico. La violazione del segreto professionale è una violazione deontologica che può anche comportare conseguenze di natura penale (art. 622 c.p. – rivelazione di segreto professionale).
La deroga al segreto professionale può avvenire solo previo consenso espresso da parte del destinatario della prestazione professionale. Il consenso deve essere “valido e dimostrabile”, così come previsto dall’art. 12 del Codice Deontologico, per cui deve essere reso in forma scritta dal destinatario e conservato dallo psicologo.
Si, lo psicologo che è convocato come testimone in processi civili, penali e minorili è tenuto anche in tali sedi giudiziarie al segreto professionale e non può dunque rendere la testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale, in virtù di quanto espressamente statuito dagli art. 11 e 12 del Codice Deontologico. (si può consigliare allo psicologo di portarsi con sé in udienza il codice deontologico e nel caso di contestazioni da parte di avvocati e/o giudice, chiedere di poter leggere e mettere a verbale gli artt. 11 e 12 del codice che costituiscono la motivazione per la quale non viene resa la testimonianza).
Sì, è obbligatorio presentarsi in udienza ed in tale sede lo psicologo, dopo aver prestato il giuramento di rito, deve dichiarare al Giudice la propria astensione dal rendere la testimonianza, in virtù del vincolo del segreto professionale imposto dagli art. 11 e 12 del Codice Deontologico. La mancata comparizione in udienza del testimone regolarmente citato può comportare che il Giudice disponga l’accompagnamento coattivo in udienza (tramite polizia e carabinieri) del testimone e può altresì condannare quest’ultimo al pagamento una sanzione pecuniaria.
Si, è possibile e valgono gli stessi principi di cui al punto 2. Anche in sede di testimonianza il segreto professionale è derogabile, e quindi lo psicologo può rendere la testimonianza, purchè prima dell’udienza abbia acquisito il consenso scritto da parte del proprio pazienze a rendere la testimonianza e rispondere a tutte le domande a cui verrà sottoposto in udienza. E’ quindi buona prassi in linea generale che lo psicologo, una volta ricevuta una convocazione a testimoniare, contatti il proprio paziente (o ex paziente) prima dell’udienza, informandolo della citazione testimoniale ricevuta, chiedendo quindi a quest’ultimo se la sua volontà sia quella o meno che venga resa la testimonianza, ed in caso affermativo acquisire e conservare il consenso scritto da parte del paziente.
Anche in questo caso lo psicologo è sempre tenuto al segreto professionale e non può quindi rendere dichiarazioni e rispondere a domande. Tuttavia, anche in questo caso ha l’obbligo di comparizione.
Lo psicologo è sempre tenuto al segreto professionale e potrà rendere testimonianza soltanto nel caso di previa acquisizione del consenso scritto a rendere la testimonianza da parte di entrambi i pazienti della coppia (non è sufficiente quello di uno soltanto). Ciò vale anche nel caso in cui in coniugi si siano successivamente separati
No, per redigere la relazione è necessario il consenso scritto di entrambi i pazienti della coppia. Senza di esso si viola il segreto professionale
Lo psicologo è sempre tenuto al segreto professionale. Non può quindi riferire informazioni e/o collaborare con l’Avvocato del proprio paziente, sino a quando non ha ottenuto da quest’ultimo apposito e specifico consenso scritto.
Sussiste sempre il dovere deontologico del segreto professionale. Per rendere la testimonianza lo psicologo deve acquisire il consenso scritto da parte di entrambi i genitori o dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale sul minore.
Trattandosi di paziente di minore età, lo psicologo può fornire informazioni agli esercenti la responsabilità genitoriale che, in precedenza, avevano prestato il consenso informato alla terapia. In ogni caso, in base all’età del paziente ed al suo grado di maturità, lo psicologo valuta attentamente le informazioni da fornire considerando preminente la tutela psicologia del giovane assistito.
ECM
per il primo anno di iscrizione, i neo-iscritti all’Albo sono comunque esonerati in quanto l’obbligo ECM decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Visto che il sistema ECM è suddiviso in trienni, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per il triennio e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso (ESEMPIO: Se per il triennio 2023-2025 sono previsti 150 ECM e io devo conseguire crediti solo per il 2024-2025 il mio obbligo sarà di 100 crediti).
Attenzione: I CREDITI CONSEGUITI PRIMA DELLA DECORRENZA DELL’OBBLIGO NON SARANNO CONTEGGIATI NÉ REGISTRATI SUL COGEAPS.
SI, l’obbligo formativo riguarda anche chi, pur non essendo dipendente del sistema sanitario nazionale, presenta la propria attività presso il sistema sanitario nazionale o una struttura accreditata o convenzionata con esso.
SI, l’obbligo riguarda coloro che a vario titolo svolgono attività presso una struttura del sistema sanitario nazionale o con essa convenzionata quindi anche gli psicologi ambulatoriali.
SI la frequenza della scuola di specializzazione dà diritto all’ esonero dagli ECM.
Per ottenerlo occorre richiederne il riconoscimento dalla piattaforma del CoGeAPS.
- ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA CoGeAPS.
- SELEZIONARE PARTECIPAZIONE ECM
- SELEZIONARE LA VOCE “ESONERI E ESENZIONI”
SELEZIONARE LA VOCE “AGGIUNGI ESONERO” si aprirà l’apposita maschera da compilare per ogni anno già frequentato.
Per completare la richiesta occorre scaricare il template di autocertificazione compilarlo firmarlo scannerizzarlo e caricarlo sulla pagina unitamente alla carta d’identità e agli eventuali allegati obbligatori/facoltativi indicati sul modulo di autocertificazione.
SI, è prevista la possibilità di chiedere l’ esenzione dagli ECM per il congedo di maternità ma occorre effettuare la richiesta al termine del periodo di sospensione dell’attività professionale sulla piattaforma CoGeAPS.
- ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA CoGeAPS.
- SELEZIONARE PARTECIPAZIONE ECM
- SELEZIONARE LA VOCE “ESONERI E ESENZIONI”
SELEZIONARE LA VOCE “AGGIUNGI ESONERO” si aprirà l’apposita maschera da compilare per ogni anno già frequentato.
Per completare la richiesta occorre scaricare il template di autocertificazione compilarlo firmarlo scannerizzarlo e caricarlo sulla pagina unitamente alla carta d’identità e agli eventuali allegati obbligatori/facoltativi indicati sul modulo di autocertificazione.
No, è prevista la possibilità di richiedere l’esenzione dagli ECM per i “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” occorre però richiederne il riconoscimento dalla piattaforma del Co.Ge.APS .
Una volta effettuato l’accesso al Co.Ge.APS selezionare “Partecipazioni ECM” e successivamente la voce “Esoneri e esenzioni”. Selezionando poi la voce “Aggiungi esenzione” si aprirà l’apposita maschera da compilare; per completare la richiesta occorre scaricare il template di autocertificazione, compilarlo, firmarlo, scannerizzarlo e caricarlo sulla pagina unitamente alla carta d’identità e agli altri eventuali allegati obbligatori/facoltativi (indicati sul modulo di autocertificazione).
Il Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario al paragrafo 3.3, stabilisce: “I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest’ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.”
Per effettuare la richiesta di riconoscimento occorre accedere alla propria anagrafica nel sito del Co.Ge.APS. https://application.cogeaps.it e seguire le istruzioni pubblicate nel nostro sito web alla pagina:
https://www.ordinepsicologimarche.it/servizi-per-i-professionisti/
alla sezione “Come fare per” > “Richiedere crediti ECM per attività di tutor”
No, l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è di 150 ECM (fatti salvi eventuali esoneri, esenzioni o riduzioni) che possono essere conseguiti in maniera flessibile all’interno del triennio.
Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended). Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.APS, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM, di seguito il link diretto al portale di accesso: https://application.cogeaps.it
Al portale del Co.Ge.A.P.S. si accede solo tramite SPID.
Alcune piattaforme sulle quali ricercare corsi ECM FAD o residenziali gratuiti:
- Agenas
(Per ricercare i corsi gratuiti selezionare “Ricerca per costo” e spostare l’apposito cursore su “0€”) https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx - Istituto Superiore di Sanità https://www.eduiss.it/course/index.php
- Epicentro – Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica https://www.epicentro.iss.it/formazione/MasterFad
- CNOP https://www.psy.it/formazione-continua/accesso-ai-corsi-fad/
No, la FAD ha lo stesso valore dei corsi residenziali e non vi è quindi un limite massimo di crediti ECM acquisibili tramite la formazione online.
Non c’è differenza dal punto di vista del professionista sanitario. I provider accreditati a livello nazionale, così come quelli accreditati a livello regionale erogano crediti ECM validi per l’assolvimento del debito formativo.
In linea generale l’esonero riguarda la frequenza di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, mentre l’esenzione si riferisce a periodi di sospensione dell’attività professionale.
NB: eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale, al contrario i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM e non saranno conteggiati dal Co.Ge.APS.
Nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 4.1 (pag.25) sono dettagliati gli esoneri. Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, Di seguito il testo completo.
“L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (cfr. effettuare apposita richiesta sulla piattaforma del Co.Ge.APS) e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM.
La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista, ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
- corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.
I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo, applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.
Nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 4.2 (pag.26) sono dettagliate le attività che hanno diritto alla esenzione
Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
Di seguito il testo completo.
“L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (cfr. effettuare apposita richiesta sulla piattaforma del Co.Ge.APS) e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
- congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo.
L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo.
I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM e possono consistere in:
- attività di ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche);
- tutoraggio individuale;
- attività di formazione individuale all’estero;
- attività di autoformazione.
I crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale e/o di docenza in eventi ECM NON possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione.
Per effettuare le richieste di riconoscimento occorre accedere all’anagrafica del Co.Ge.APS e seguire le istruzioni pubblicate nelle apposite guide:
https://application.cogeaps.it
Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (pag. 21-23) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.
Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire (1 ora = 1 credito ECM).
Per effettuare la richiesta di riconoscimento occorre accedere alla propria anagrafica nel sito del Co.Ge.A.P.S. e seguire le istruzioni pubblicate nell’apposita guida: Guida Pratica Sistema ECM
NB: Nel campo “Obiettivo” selezionare l’obiettivo formativo attinente all’attività svolta. Qualora non vi siano obiettivi pertinenti suggeriamo di inserire “Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere“
Fiscale
La Risoluzione Ministeriale 41/E del 15/07/2020 ha fornito ulteriori chiarimenti già noti da tempo.
Il professionista iscritto ad un Albo non può svolgere prestazione di lavoro autonomo occasionale salvo che si tratti di prestazioni totalmente scollegate dall’attività per cui si è iscritti all’Albo.
Tramite la presentazione del Modello AA9/12 che può avvenire:
- Presentando il modello cartaceo AA9/12 in duplice esemplare Presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
- Telematicamente dal contribuente accedendo a Fisconline
- Delegando un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
Il Modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività.
Il professionista è obbligato ad emettere fattura, al più tardi, il giorno di incasso della prestazione.
Nel caso di fattura elettronica la trasmissione al sistema di interscambio deve avvenire entro 12 giorni dall’incasso della prestazione con data sempre riferita al giorno dell’incasso stesso.
É necessario assolvere l’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 quando la fattura non è soggetta ad I.V.A. ed il compenso è superiore ad euro 77,47
L’iscrizione deve avvenire entro 90 giorni dall’incasso del primo compenso (non dalla data di apertura della partita iva) anche se percepito in regime di Intra-moenia.
L’iscritto a ENPAP sarà soggetto al contributo integrativo calcolato sul 2% del fatturato, al contributo soggettivo calcolato sul reddito conseguito ed il contributo di maternità in misura fissa.
Devono essere trasmesse tutte le fatture rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino ai fini fiscali.
Ogni professionista dovrà trasmettere le relative fatture previa iscrizione al portale relativo al Sistema tessera sanitaria. Le fatture dovranno essere trasmesse singolarmente direttamente dal soggetto obbligato oppure delegando un intermediario abilitato.
Per l’anno 2022 devono essere trasmesse entro il 31/7/2022 le fatture emesse ed incassate nel primo semestre ed entro il 31/1/2023 le fatture emesse ed incassate nel secondo semestre 2022.
Per la scadenza della trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria bisogna fare riferimento alla data di incasso della fattura e non alla di emissione se antecedente all’incasso.
Così ad esempio se emetto una fattura in data 30/6/2022 con riscossione il 2/7/2022, dovrà essere trasmessa entro 31/1/2023.
Assolutamente si. Sarà necessario compilare l’apposito campo “pagamento tracciato SI” oppure “pagamento tracciato NO”
Nel caso la quota del bonus copra l’intera fattura la comunicazione dovrà avvenire con un codice specifico (non ancora comunicato) diverso da SP.
Qualora la fattura sia superiore all’importo del bonus sarà necessario emettere la fattura con importi distinti tra quanto versato dal contribuente da quello oggetto del bonus. La conseguente trasmissione delle spese al STS dovrà avvenire in modo da poter distinguere la spese detraibile da quella oggetto di bonus utilizzando il codice SP per la quota pagata dal contribuente e quindi detraibile ed un codice specifico (non ancora noto) per la quota oggetto del bonus.
In caso di regime ordinario il codice natura da indicare sarà “N4 operazioni esenti” mentre in caso di regime forfetario il codice natura da indicare sarà “N2.2 operazioni non soggette-altri casi”
Il dato dell’imposta di bollo pagata dal paziente insieme all’intera operazione dovrà essere indicata in una riga distinta rispetto all’importo della prestazione indicando il codice natura “N1 oppure alternativamente il codice N2.2”
Con risposta ad interpello n. 428 del 12/08/2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per i contribuenti in regime forfettario il bollo addebitato in fattura è parte integrante del compenso, pertanto l’operazione dovrà indicata con codice N 2.2 al pari dell’onorario e del contributo integrativo.
L’opposizione che potrà essere manifestata anche verbalmente dal paziente dovrà essere annotata con apposita dicitura sulla fattura che sarà comunque obbligatoriamente trasmessa al sistema tessera sanitarie senza l’indicazione del codice fiscale dell’interessato.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, si applica la sanzione di Euro 100,00 per ogni comunicazione errata, con un massimo di Euro 50.000,00.
La stessa sanzione è ridotta a 1/3 di euro 100,00 (33,33) con un massimo di euro 20.000,00 qualora il contribuente si ravveda entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria dell’invio al sistema TS.
Nel caso in cui la comunicazione venga inviata con dati errati, la sanzione non sarà applicata qualora si provveda alla correzione entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
FAQ aggiornate al 11/11/2022
Consenso al trattamento sanitario
No, poiché lo psicologo ha sempre l’obbligo di acquisire il consenso informato di chi esercita la responsabilità genitoriale (solitamente entrambi i genitori)
No. Lo psicologo non può prendere in carico la persona minorenne in caso di dissenso/assenza del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale
No. Il consenso informato dei genitori deve essere acquisito nuovamente per iniziare un nuovo trattamento sanitario, in quanto il consenso informato deve essere sempre attuale
In caso di dissenso da parte dell’altro genitore è necessario che intervenga il Giudice al quale il genitore favorevole alla prestazione psicologica può rivolgersi
No. L’affido esclusivo a uno dei due genitori non fa venir meno la responsabilità genitoriale dell’altro ed è, pertanto, necessario anche il consenso del genitore non affidatario se mantiene sul minore la responsabilità genitoriale. Solo nei casi di c.d. “affidamento super esclusivo” anche le decisioni di maggior interesse per i figli sono in capo al genitore affidatario. È sempre opportuno che lo psicologo accerti la situazione verificando il provvedimento del Giudice.
Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico
Sono due consensi distinti e separati. Il primo riguarda il consenso informato al trattamento sanitario, il secondo riguarda l’ambito della privacy, cioè la modalità del trattamento dei dati personali
In base alla normativa prevista dal codice civile, la regola generale prevede che, nel caso di erogazione di una prestazione di tipo psicologico/psicoterapeutico su un minore, sia necessario il consenso informato al trattamento sanitario e al trattamento dei dati personali da parte di entrambi i genitori, anche nel caso di genitori separati o divorziati o non conviventi (art. 377 ter e 317 c.c.); peraltro, anche nel caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori, quali quelle sulla salute. In tal senso sono anche le disposizioni di cui all’articolo 31 del Codice Deontologico il quale, data la regola generale per cui le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, dunque, si ritiene che la dichiarazione di un solo genitore non sia sufficiente.
La relazione, così come ogni informazione sul percorso terapeutico, devono essere rilasciate ad entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.
L’attività di osservazione delle condotte in classe, al fine di trarne elementi per formare una valutazione degli alunni sotto il profilo comportamentale, è attività sanitaria che rende obbligatorio acquisire un idoneo consenso informato (cfr. art. 31 CD). Un esempio in tal senso è rappresentato dalle osservazioni delle dinamiche del gruppo classe, volte ad agevolare le insegnanti nell’individuazione di strategie di intervento sullo stesso gruppo classe. In considerazione di tutto ciò, al fine di costruire nell’ambito delle attività dello psicologo nelle scuole una prassi operativa che sia deontologicamente corretta, si raccomanda di procedere nel modo seguente:
- comunicare ai genitori, attraverso una informativa preventiva, dettagliata e completa, le attività e le tipologie di intervento, le modalità e le finalità delle stesse
- procedere correttamente alla raccolta del consenso informato.
Entrambe tali attività potranno esser svolte, sul piano concreto, con il supporto dell’istituzione e del personale scolastico. Pur tuttavia, occorre rammentare che, trattandosi di precauzioni volte a salvaguardare il ruolo pubblico del professionista, sarà costui a dover farsi carico di accertare, prima di iniziare l’attività su un minore, la presenza tanto dell’informativa che del consenso.
No, trattandosi di terapia interrotta e in ragione del fatto che uno dei requisiti che rendono idoneo il consenso informato è l’attualità dello stesso, la prosecuzione del rapporto professionale necessita di nuovo consenso informato da parte del paziente maggiorenne oppure da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di minore di età.
Riservatezza e Privacy
Sì, a condizione di tutelare in ogni caso la riservatezza, riportando i casi clinici in termini generali e riassuntivo e garantendo l’anonimato e la non riconoscibilità dei soggetti coinvolti
La documentazione inerente al rapporto professionale deve essere conservata per almeno cinque anni successivi alla sua conclusione (art. 17 CD); dati fiscali e di contabilità per 10 anni (art. 2220 CC). È, comunque, consigliabile conservare la documentazione clinica oltre il limite dei cinque anni indicati dall’art. 17 del C.D., tenuto anche conto che il termine per la prescrizione dell’azione di risarcimento del danno per responsabilità professionale è di 10 anni
Deve essere conservata tutta la documentazione inerente al rapporto professionale, ma le riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dallo psicologo costituiscono l’insieme dei dati professionali, gestiti prioritariamente secondo quanto previsto dal C.D.. Può quindi risultare utile suddividere materialmente l’archivio tra dati personali del paziente/cliente e dati professionali dello psicologo, legati alla sua attività, prodotti dal professionista (appunti, interpretazioni etc.), soggetti a più stringenti obblighi di segretezza e riservatezza
Entrambe le categorie di dati sono soggette alla disciplina del GDPR ma, mentre i primi sono sempre dovuti in caso di richiesta del paziente/cliente (è il caso, ad esempio, dei dati di contatto di un paziente o dei dati non elaborati di un test), i secondi, che sono frutto dell’attività del professionista (gli appunti presi durante una seduta), non sono necessariamente dovuti al paziente. Tutti i dati inerenti ai pazienti/clienti, in particolar modo i dati sulla salute, devono essere conservati utilizzando sistemi di garanzia e sicurezza maggiori
Sì, sono dati personali del soggetto interessato. Il Garante per la protezione dei dati personali con riguardo all’attività dei medici (Provvedimento del Garante Privacy del 20 settembre 2006, il quale si è espresso relativamente alla registrazione di un intervento chirurgico su un paziente in una struttura sanitaria) ha stabilito che la documentazione acquisita per effettuare la prestazione sanitaria (ad es. le fotografie scattate ai fini di interventi chirurgici) costituisce un dato personale di proprietà del paziente che può chiedere, e ottenerne, l’acquisizione
Sì, è necessario rilasciare una copia del modulo sottoscritto dal professionista e dalla persona assistita/committente
Qualora la prestazione professionale sia fornita su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione (cfr. professionista che collabora con una struttura), la struttura presso la quale sono ospitati gli utenti è Titolare del trattamento, la quale sarà tenuta dell’adeguamento rispetto alla normativa privacy (GDPR 679/2016) e a regolare i rapporto con i collaboratori esterni, quale lo psicologo, che potrebbe essere individuato, nel sistema di policy privacy della struttura, quale terzo autorizzato al trattamento dei dati che la struttura raccoglie
L’articolo 11 CD impone l’obbligo al segreto professionale per cui nessuna informazione può essere rivelata dallo psicologo, nemmeno la conferma della prestazione psicologica effettuata o in corso.
La regola prevista dall’art. 11 del CD, prevede che lo psicologo sia sempre tenuto a mantenere il segreto professionale. In questo caso (prestazione psicologica su una persona minore d’età), i genitori esercitano la responsabilità genitoriale sul giovane assistito per cui possono venire a conoscenza dello stato di salute del figlio. In ogni caso, lo psicologo, in base anche all’età e al grado di maturità del giovane assistito, dovrebbe avere cura di selezionare le informazioni da fornire ai genitori. Lo psicologo deve quindi avvalersi della sua competenza e autonomia professionale per decidere se è opportuno o meno riferire al genitore delle informazioni sul figlio senza il suo esplicito consenso, valutando attentamente se tali informazioni tutelano la salute e il benessere del minore. Quindi, se lo psicologo ritiene che il suo silenzio non sia pregiudizievole per l’incolumità del minore, è tenuto a garantire assoluta riservatezza. Nel caso in cui, invece, ritenga che tenere all’oscuro i genitori possa pregiudicare l’incolumità del minore può e deve informarli, senza che ciò si configuri come violazione del segreto professionale.
Quanto alla legittimazione al rilascio dei test somministrati al paziente, si precisa che i documenti formati dallo Psicologo libero professionista (appunti, esiti test, prove grafiche, relazioni) rappresentano un promemoria privato dell’attività svolta. Le prove grafiche, i test o altro materiale cartaceo sono raccolti e custoditi nella cartella del paziente. Questo materiale viene inserito nel “diario clinico” o “fascicolo personale”, indicato nella prassi “cartella clinica psicologica”, che soltanto uno strumento ad uso esclusivo del professionista, per facilitare e rendere più agevole la conduzione del lavoro psicologico e/o terapeutico. Sul punto, il garante per la protezione dei dati personali con riguardo all’ attività dei medici ha stabilito che la documentazione acquisita per effettuare la prestazione sanitaria (ad es. le fotografie scattate ai fini di interventi chirurgici o le registrazioni degli stessi) costituisce un dato personale di proprietà del paziente che può chiedere, e ottenerne, l’acquisizione. Con riferimento al caso di specie, si consiglia di consegnare al paziente gli esiti dei test somministrati rappresentando dato personale del paziente. Quanto al soggetto a cui consegnare la documentazione, si ricorda che lo psicologo, per dovere deontologico, è tenuto a rispettare il segreto professionale (art. 11 CD) e a non condividere le informazioni apprese in occasione del rapporto professionale se non in presenza di un valido e dimostrabile consenso del destinatario della prestazione e, comunque, nei casi indicati dagli artt. 12 e 13 CD. Se il paziente è maggiorenne, i dati personali di cui alla cartella clinica dello stesso, dovranno essere a lui consegnati.
Il quesito sottoposto parte da un presupposto: la cessazione del rapporto professionale tra il professionista e il paziente; pertanto, occorre ricordare quanto previsto dal Codice Deontologico rispetto al sistema di conservazione della documentazione relativa al rapporto professionale dopo la sua conclusione. In particolare, la documentazione inerente al rapporto professionale deve essere conservata per almeno cinque anni successivi alla sua conclusione, secondo quanto previsto dal Codice Deontologico; l’art. 17 del Codice Deontologico, infatti, prescrive che “La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale”. Dunque, il Codice
Deontologico attribuisce un espresso dovere di conservazione. Per quanto attiene al diverso aspetto della cancellazione dei dati personali, l’art. 17 del Regolamento UE 679/2016 prevede che il c.d. diritto all’oblio, cioè alla cancellazione, non si applichi, tra gli altri casi, in presenza di un obbligo legale che richieda il trattamento dei dati: nel caso di specie, la conservazione ai sensi dell’art. 17 CD. Dunque, a seguito dell’interruzione del rapporto professionale, la documentazione verrà conservata a norma di legge come previsto dall’art. 17 CD e, di regola, per almeno 10 anni, termine che coincide con il termine ordinario di prescrizione.
Psicologia scolastica MI e CNOP
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi intendono garantire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per far fronte a traumi e disagi derivati dall’emergenza COVID-19.
Il personale scolastico, gli studenti e le famiglie.
No, ai fini dell’assegnazione di un nuovo incarico l’Istituto scolastico è tenuto a espletare la procedura selettiva prevista dal Protocollo d’Intesa. Dovrà quindi indire un avviso di selezione pubblica, raccogliere ed esaminare le varie domande, stilare una graduatoria e infine procedere con l’assegnazione dell’incarico.
Qualora gli istituti scolastici abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, i fondi potranno essere utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi.
L’emanazione del bando e la relativa procedura selettiva sono disciplinati dal D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare dall’art. 7. Non si applica quindi, alla procedura in oggetto, il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
Ciascun Istituto scolastico ha a disposizione, per il periodo settembre-dicembre 2020, risorse pari a € 1.600 determinate assumendo ai fini del calcolo un importo di € 40 lordi/ora quale valore della prestazione professionale. L’Istituto scolastico potrà in seguito ottenere ulteriori € 3.200 per finanziare la prosecuzione del servizio nel periodo gennaio-giugno 2021. Condizione affinché ciò avvenga è che ciascun Istituto scolastico abbia attivato il servizio di supporto psicologico nel periodo settembre-dicembre 2020 per un impegno non inferiore al 50% della
risorsa finanziaria assegnata.
Si evidenzia che il servizio si intende “attivato” qualora sia divenuto operativo, mentre l’“impegno” si intende assunto qualora l’Istituto scolastico abbia, nel bando, destinato al servizio un importo non inferiore a € 800 per l’anno 2020, pari ad almeno 20 ore.
Sì, qualora gli Istituti scolastici abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, detti fondi potranno essere utilizzati anche per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi.
L’Istituto scolastico non può modificare i “requisiti di accesso” stabiliti nell’accordo. Potranno quindi partecipare alla selezione esclusivamente gli psicologi, regolarmente iscritti alla sezione A dell’Albo, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1. tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi;
2. un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito;
3. formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore.
Inoltre, per la comparazione e l’attribuzione dei punteggi, l’Istituto scolastico ha la facoltà di richiedere, nel bando, ulteriori specifiche caratteristiche, che rileveranno ai fini della valutazione dei candidati.
Ad esempio è possibile richiedere e valutare, rispetto al punto a), un’anzianità di iscrizione superiore ai 3 anni: in questo caso l’iscrizione minima di 3 anni è un requisito minimo di partecipazione; la maggiore anzianità di iscrizione rispetto alla minima è un criterio che potrà essere considerato per l’attribuzione del punteggio e l’elaborazione della graduatoria finale; così come è possibile richiedere e valutare con un punteggio, rispetto al punto b), esperienze lavorative in ambito scolastico superiori all’anno e, rispetto al punto c), formazione specifica superiore ad un anno o alle 500 ore.
Non è possibile prescindere in nessun caso dall’iscrizione all’Albo, in quanto il “supporto psicologico” rientra tra le attività che la Legge 56/89 all’art.1 pone sotto l’esclusiva competenza dello psicologo.
Sì, possono essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre del 2000.
L’anzianità di iscrizione decorre dalla data esatta (gg/mm/aa) in cui il Consiglio dell’Ordine territoriale accoglie la richiesta di iscrizione all’Albo. Per tale ragione si matura un anno di anzianità d’iscrizione esattamente dopo 365 giorni dalla seduta consiliare in cui il Consiglio si è pronunciato con l’accoglimento della domanda, a prescindere dall’annualità solare per la quale si è provveduto a versare la quota di iscrizione all’Albo.
Se, ad esempio, una iscrizione è avvenuta il 10 dicembre 2018, si potrà dire di aver maturato tre anni di anzianità di iscrizione soltanto il 10 dicembre 2021, e ciò anche se il professionista fino al 2020 ha già versato tre quote di iscrizione all’Albo (2018, 2019, 2020).
Nel caso di trasferimento da altro Ordine regionale l’anzianità di iscrizione decorre dal momento della prima iscrizione all’Albo.
Si fa riferimento a pregresse esperienze remunerate, svolte dal professionista psicologo, maturate presso istituti scolastici pubblici o privati.
Si fa riferimento a corsi di formazione erogati da enti formatori pubblici o privati riferibili allo “specifico” contesto di riferimento.
Lo psicologo che abbia assunto l’incarico di supporto psicologico presso un Istituto scolastico, non potrà, per tutta la durata dell’incarico, prendere in carico privatamente un alunno, un familiare o un docente dell’Istituto scolastico stesso.
No, il costo orario della prestazione professionale, quantificato in € 40 lordi/l’ora onnicomprensivi, è definito dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione del 30 ottobre u.s. (prot. n. 1746/2020) indirizzata a tutti gli Istituti scolastici e non può essere oggetto di modifica. Inoltre l’importo orario non può essere oggetto di modifica o ribasso, poiché ciò contrasterebbe anche con la normativa sull’Equo Compenso (Legge 172/2017 e s.m.i.)
Sì, l’oggetto delle prestazioni (supporto psicologico) rientra tra le attività definite nell’art. 1 della Legge 56/89, che necessitano dunque dell’iscrizione all’Albo e della titolarità di partita iva per essere erogate, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 41/E/15.07.2020) e dal MEF (nota 4594/2015).
No, la partecipazione all’iniziativa è riservata ai soli professionisti in forma individuale, che devono possedere singolarmente i requisiti richiesti dal bando di selezione. Qualora gli Istituti scolastici abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, anche tramite associazioni, cooperative, società, ecc., i fondi potranno essere utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi. In tal caso non sarà necessaria l’emanazione di un bando.
No, l’iniziativa nasce per garantire lo svolgimento di supporto psicologico nelle scuole, attività per Legge riservata a tutti i professionisti psicologi. Gli istituti scolastici non possono dunque escludere dalla selezione gli psicologi non psicoterapeuti.
Nell’ambito della redazione del bando, gli istituti scolastici possono valutare il possesso del diploma di specializzazione in psicoterapia come “ulteriore specifica caratteristica”, ossia criterio di selezione, cui attribuire un punteggio ai fini della valutazione dei candidati.
Come indicato dallo stesso Protocollo, nonché dalla nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 del Ministero dell’Istruzione, indirizzata a tutte le “Istituzioni scolastiche ed educative statali” coinvolte, l’iniziativa riguarda i soli Istituti scolastici pubblici, che, per provvedere all’attivazione/implementazione del servizio di supporto psicologico, ricevono risorse economiche direttamente dal Ministero da cui funzionalmente dipendono. Nulla vieta agli istituti scolastici privati di attivare analoghe iniziative, facendo tuttavia ricorso a risorse finanziarie proprie.
È possibile consultare i bandi emanati da uno specifico Istituto scolastico esclusivamente sul relativo sito web istituzionale. Non è prevista una piattaforma comune.
No, è necessario inviare la propria candidatura successivamente alla pubblicazione del bando, nei termini e nella modalità in esso indicati. Eventuali candidature presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando non verranno prese in considerazione.
No, tutti gli enti pubblici – dunque anche gli istituti scolastici – sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni relative all’iscrizione all’Albo di un professionista. Occorre peraltro ricordare che i certificati di iscrizione rilasciati dall’Ordine, al pari di tutti quelli rilasciati da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere prodotti ad altri enti pubblici e hanno valore soltanto nei rapporti tra privati. Il professionista è tenuto a indicare all’Ente gli estremi della sua iscrizione all’Albo (data e numero di iscrizione, nonché Ordine di appartenenza), all’atto della compilazione della domanda, che sottoscrive con funzione di autocertificazione. In seguito, l’Istituto scolastico effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
È possibile verificare la regolare iscrizione all’Albo contattando l’Ordine territoriale di appartenenza dello psicologo o effettuando una ricerca sull’Albo Unico Nazionale L’Albo online contenente i nominativi dei professionisti iscritti all’ordine degli psicologi della regione marche è invece disponibile al seguente link: https://www.ordinepsicologimarche.it/albo.aspx
Sì, l’iscrizione ad un Ordine regionale autorizza lo psicologo in questione allo svolgimento della professione sull’intero territorio nazionale. Ad es. uno psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio può partecipare a una selezione indetta da un Istituto scolastico con sede in Sicilia e, per lo stesso principio, uno psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi della Sicilia può partecipare a una selezione indetta da un Istituto scolastico con sede nel Lazio.
Lo psicologo che sta già seguendo privatamente un alunno, un familiare o un docente dell’Istituto scolastico presso cui intende proporsi, si trova a priori in una situazione di incompatibilità; potrà in questo caso presentare la propria candidatura ad altri istituti scolastici.
Qualora lo psicologo, vincitore del bando di supporto psicologico in un Istituto scolastico, si trovi di fronte un soggetto già seguito privatamente, dovrà astenersi dal trattamento, per incompatibilità, e sottoporre la questione al Dirigente Scolastico per le decisioni del caso.
L’attività di supporto psicologico nell’Istituto scolastico va resa nel rigoroso rispetto della deontologia professionale, pertanto, è sempre necessario raccogliere il consenso delle persone interessate.
Per l’ascolto degli studenti minorenni è necessario il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale. Per gli studenti maggiorenni il consenso potrà essere prestato direttamente dagli stessi.
É possibile, peraltro, che il Dirigente Scolastico abbia già provveduto ad acquisire il consenso (ad esempio al momento dell’iscrizione, o all’inizio di un progetto specifico) come parte dell’accettazione del programma educativo. Anche un tale consenso, espresso preventivamente dai titolari della responsabilità genitoriale/dagli studenti maggiorenni, con riferimento alle eventuali prestazioni future, può ritenersi idoneo e sufficiente a legittimare il trattamento dei ragazzi minorenni/maggiorenni. È importante, dunque, chiarire preliminarmente la questione con il Dirigente Scolastico. L’alternativa è l’acquisizione del consenso caso per caso. Il consenso deve essere espresso in forma non equivoca ed essere adeguatamente documentato (accettazione per iscritto). Analoghe considerazioni valgono per il trattamento dei dati sensibili, per il quale si richiede l’esplicito consenso dei titolari della responsabilità genitoriale/studenti maggiorenni.
Ulteriori aggiornamenti sono presenti sul sito del CNOP alla sezione PROTOCOLLO SCUOLA al sito: https://www.psy.it/protocollo-scuola
Nota: L’Ordine non si assume la responsabilità di eventuali errori o inesattezze dei contenuti pubblicati. L’Ordine tuttavia si impegna a rimettere al vaglio del professionista, autore del documento, eventuali segnalazioni di errori e/o omissioni che dovessero pervenire da parte dei lettori.