Menù

Newsletter n.6/2024 Bonus psicologo: istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo per l’anno 2023 per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia

 Newsletter n.6/2024 Bonus psicologo: istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo per l’anno 2023 per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia

BONUS PSICOLOGO

 

Gentili colleghi,
Si informa che in data 15/02/204 l’INPS ha comunicato tramite la Circolare n. 34 le Istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo per l’anno 2023 per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

Sono stati stanziati 10 milioni di euro per l’anno 2023 (erogabili nel 2024).

I BENEFICIARI

Le persone che possiedono i requisiti, e che vorranno beneficiarne devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

  • Portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. 

Requisiti e condizioni per accedere alle prestazioni
Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro

 Le soglie sono le seguenti:

  • ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. 

La Presidente
Dott.ssa Katia Marilungo

    Lorenza Morbidoni